CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 maggio 2017, n. 13070

Tributi – ICI – Agevolazione prima casa – Abitazione principale – Diversa residenza anagrafica del coniuge

Rilevato che

– il Comune di Francavilla al Mare ricorre avverso la decisione emessa dalla CTR dell’Abruzzo, che ha riconosciuto corretta l’attribuzione dell’agevolazione fiscale della “prima casa” alla contribuente B.M. ed ha annullato la rettifica dell’ICI dovuta per l’anno 2008, denunciando con due motivi:

(a) la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione dell’art. 31, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per aver la CTR deciso la causa all’udienza fissata per la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado;

(b) violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b, I. n. 296 del 2006, e dell’art. 2697 c.c.;

– la contribuente ha dedotto l’inammissibilità ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., e, comunque, l’infondatezza del ricorso;

– il primo motivo è inammissibile poiché il ricorrente, oltre a denunciare un error in procedendo ai sensi del n. 3 anziché del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., lamenta, con difetto di autosufficienza sul fatto processuale, un’asserita lesione del diritto di difesa, per violazione dell’art. 31, d.lgs. 546 del 1992, determinata dalla omessa fissazione e comunicazione di nuova udienza per la trattazione del merito della causa, senza specificare, se non in termini del tutto generici, se e quali impedimenti ad un completo spiegamento delle proprie difese abbia in concreto cagionato la trattazione unitaria della istanza di sospensiva e del merito della causa, tanto più nella specie avvenuta, come risulta dalla decisione impugnata, “all’esito della trattazione in pubblica udienza” e non in camera di consiglio; – va inoltre rilevato che – come ripetutamente affermato dalla Corte (Cass. n. 8510 del 2010; Cass. n. 6911 del 2013) – non sussiste alcun ostacolo, ove manchino specifiche ragioni processuali concretamente allegate (quali, ad esempio, la richiesta di termini a difesa e di rinvio ad altra udienza per l’ulteriore produzione documentale), che la fase cautelare sia seguita immediatamente dalla fase di trattazione del merito, risultando pienamente compatibile tale conduzione del processo con le esigenze di speditezza e celerità imposte dal principio costituzionale di ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., nel rispetto del principio di effettività del contraddittorio;

– il secondo motivo è pure inammissibile;

– il ricorrente, invero, pur contestando il vizio di violazione di legge, censura irritualmente, in realtà, la motivazione della CTR, la quale, del resto, non si è discostata dal parametro normativo di cui all’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, nel testo vigente ratione temporis, secondo il quale l’agevolazione spetta al contribuente “per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”;

– il giudice d’appello ha poi ritenuto, con valutazione globale e non frammentaria dei fatti in giudizio, che tale prova, a fronte delle contestazioni e degli elementi portati dall’Amministrazione comunale, fosse stata assolta positivamente dalla contribuente alla luce, in particolare, “del contratto di acquisto in proprio dell’unità immobiliare, dell’attestazione di residenza, della tessera elettorale e, non da ultimo, dei consumi delle varie utenze da considerare congrui e compatibili con l’uso di una abitazione principale”, così stimando non significativa la circostanza che il coniuge della stessa avesse la formale residenza presso un diverso immobile in altro Comune;

il motivo, peraltro, mira a proporre una interpretazione e ricostruzione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito, fondata sull’asserita rilevanza della diversa residenza anagrafica del coniuge del contribuente, da cui deriverebbe – con affermazione comunque carente di autosufficienza – un godimento plurimo dell’agevolazione, e sulla diversa valenza e rilevanza (anche in termini meramente ipotetici ed astratti, come per i “consumi”) dei singoli elementi considerati dal giudice, senza censurarne effettivamente il percorso logico ed argomentativo, e, dunque, in vista di una nuova e non consentita valutazione dei fatti da parte della Suprema Corte;

– il ricorso va pertanto respinto e le spese di questo giudizio regolate per soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese di questo giudizio, che liquida in euro 500,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.