CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 marzo 2017, n. 7747
Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica inammissibile – Sussiste
Preso atto
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania. A sua volta, la CTP aveva accolto il ricorso di G. G. avverso una cartella di pagamento per imposte IRPEF, IVA ed IRAP degli anni 1999- 2000, emessa da Riscossione Sicilia s.p.a.;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto come la produzione in grado di appello della notifica delle cartelle non sarebbe stata ammissibile, perché contraria all’evoluzione giurisprudenziale ed al canone della ragionevole durata del processo, oltre a violare il diritto di difesa;
Ritenuto
che il ricorso è affidato ad un motivo, col quale l’Agenzia deduce violazione degli artt. 57 e 58 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.;
che la ricorrente osserva come, in primo grado, l’Ufficio avesse eccepito la tardività del ricorso introduttivo e chiesto l’inammissibilità. A fronte della motivazione della CTP circa la mancata prova di copia della ricevuta di ritorno, con l’appello aveva reiterato l’eccezione, allegando altresì il documento, ex art. 58 comma 2° D.Lgs n. 546/92. La predetta facoltà sarebbe stata riconosciuta alle parti, indipendentemente dall’impossibilità dell’interessato di produrlo in prima istanza per causa a lui non imputabile. La preclusione di cui all’art. 345 comma 3° c.p.c. non avrebbe inoltre trovato applicazione nell’ambito del processo tributario;
che il G. si è costituito con controricorso, concludendo per il rigetto del ricorso;
che si è costituita con controricorso anche Riscossione Sicilia s.p.a., aderendo al ricorso; che il ricorso è fondato;
che, invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Sez. 5, n. 18907 del 16/09/2011; Sez. 5, n. 23616 del 11/11/2011);
che la CTR non si è attenuta ai principi di cui sopra; che deve pertanto procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei giudizio di legittimità.
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