CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 novembre 2017, n. 28077
Dichiarazione redditi – Invio telematico – Cartella di pagamento – Impugnazione – Mancata comunicazione da parte dell’Amministrazione della sussistenza di un errore bloccante – Propeudicità alla ritrasmissione della dichiarazione corretta – Sussiste
Rilevato che
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di F.A., che resiste con controricorso corroborato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ., avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 45/13/09, depositata il 26.03.2009, non notificata, di conferma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento, per mancata ammissione in compensazione, relativamente all’anno d’imposta 2002, di un credito IVA per € 18.087,04, derivante dalla dichiarazione dell’anno precedente (Modello Unico 2002 per l’anno 2001) inviata telematicamente e “scartata” dal sistema informatico per “data non conforme”.
2. Il Giudice d’appello ha accertato che, nel caso in esame, l’intermediario deputato all’invio telematico della dichiarazione, dopo la conferma di ricezione, non aveva ricevuto l’avviso dell’Agenzia delle entrate, a mezzo posta elettronica, in merito all’esistenza di un elenco di dichiarazioni con anomalie o errori bloccanti, propedeutico alla ritrasmissione della dichiarazione corretta, come previsto dalla Circolare n. 35/2002 dell’Agenzia delle entrate ed ha, pertanto, confermato l’annullamento della cartella di pagamento.
3. Il ricorso è stato fissato, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., per l’adunanza in camera di consiglio del 02.05.2017 e rinviato a nuovo ruolo alla presente udienza.
Considerato che
1. Preliminarmente va respinta la eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica, posto che la stessa risulta eseguita in data 11.05.2010, entro il termine massimo di un anno e 46 giorni dalla data del 26.03.2009, in cui venne depositata la sentenza impugnata.
2. Con il primo motivo, la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta, ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art.3, comma 11, del d.P.R. n. 322/1998, in combinato disposto all’art. 9, comma 11, del d.m. 31.07.1998, perché, a suo dire, la CTR non avrebbe considerato che l’errore che aveva determinato lo scarto valeva a bloccare la procedura di acquisizione telematica della dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che la mera tempestività della dichiarazione non poteva sanare i vizi che ne avevano determinato lo scarto e questa avrebbe potuto ritenersi validamente presentata solo se fosse stata acquisita telemáticamente, di guisa che erroneamente era stata annullata la cartella che disconosceva un credito di imposta esposto dal contribuente in una dichiarazione fiscale inviata telematicamente, ma non acquisita dal sistema.
3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) concernente la circostanza che i giudici di appello non avevano fatto riferimento ad alcuna disposizione di legge per giustificare il rigetto dell’appello.
4. I motivi sono entrambi inammissibili.
5. Quanto al primo, va considerato che lo stesso trascura di considerare che la ratio decidendi espressa dalla CTR è fondata sulla circostanza del mancato invio, da parte dell’Amministrazione, della comunicazione della sussistenza di un errore bloccante, acclarato con accertamento in fatto non censurato sul piano motivazionale e del tutto trascurato nella esposizione del motivo che, pertanto, non risultata conferente alla statuizione censurata.
6. Quanto al secondo, va considerato che la motivazione omessa o insufficiente – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (nel testo applicabile ratione temporis) – è, invero, configurabile ogni qual volta dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione (Cass. Sez. U. 25/10/2013, n. 24148; Cass. 14/11/2013, n. 25608).
Nel caso in esame la ricorrente non solo non ha formulato il cd. quesito di fatto, ma non ha evidenziato in maniera chiara e precisa specifici fatti controversi e, soprattutto, non ha fornito elementi circa il carattere decisivo di tali fatti, essendo peraltro da rilevare che per fatto decisivo e controverso deve intendersi un vero e proprio fatto, non una “questione” o un “punto”, posto che l’art. 360 cod. proc. civ. (nella parte in cui prevedeva l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) è stato modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006 nel senso, appunto, che l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo (v. tra le tante Cass. n.16655/2011), e non quindi, come prospettato dalla parte pubblica nel presente motivo, le norme applicate.
7. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna la ricorrente Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di €.2.200,00 = , oltre spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge.
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