CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 novembre 2017, n. 28176
Tributi – Pagamento dei tributi – Sospensione dei termini per i contribuenti colpiti dal sisma siciliano del 1990 – Notifica delle cartelle di pagamento – Proroga termini di decadenza – Esclusione
Rilevato che
Con sentenza in data 26 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 87/1/09 della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso della F.M. di M.G. e C. snc contro la cartella di pagamento IVA ed altro 1991.
La CTR osservava in particolare che in base all’art. 138, legge 388/2000, contrariamente a quanto affermato dalla CTP, per effetto delle sospensioni legali dei termini di pagamento delle imposte per i contribuenti residenti nelle Provincie siciliane colpite dal sisma del 1990 dovevano considerarsi al contempo sospesi i termini decadenziali per l’emissione degli atti impositivi/riscossivi e quindi tempestiva l’emissione della cartella esattoriale impugnata.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
La ricorrente successivamente ha depositato una memoria.
Considerato che
Con il primo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 138, legge 388/2000, 25, d.P.R. 602/1973, 1, commi 5 bis-ter, d.l. 106/2005, poiché la CTR ha affermato la proroga dei termini di decadenza dell’azione impositiva/riscossiva per effetto delle sospensioni dei pagamenti delle imposte disposte dalla normativa di agevolazione delle popolazioni colpite dal sisma siciliano del 1990.
La censura è fondata.
Va ribadito che «In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui all’art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto l’art. 138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel consentire un’ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso dall’ufficio» (Sez. 6-5, Ordinanza n. 16074 del 14/07/2014, Rv. 632339 – 01).
La sentenza impugnata collide radicalmente con il principio di diritto di cui al citato arresto giurisprudenziale, risultando in fatto pacifico che la società contribuente non si è avvalsa della facoltà di rateazione del versamento dei tributi previsto dalla normativa agevolativa de qua, sicché il termine decadenziale per l’emissione dell’atto riscossivo impugnato deve considerarsi irrimediabilmente scaduto il 31 dicembre 1997, trattandosi di somme dovute per l’annualità fiscale 1991.
Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va accolto il ricorso originario della società contribuente.
Stante il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità e l’esito alterno del giudizio, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario della società contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese del processo.
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