CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 luglio 2017, n. 18355
Cartella di pagamento – Crediti previdenziali maturati dall’INPS – Intimazione di pagamento – Termine – Prescrizione quinquennale
Rilevato che
1. La sig.ra N. ha proposto opposizione contro 19 intimazioni di pagamento, tutte notificate tra il 20.08.2012 e il 24.08.2012, aventi ad oggetto crediti previdenziali maturati dall’INPS tra il 1985 e il 2010.
2. Il Tribunale di Lecce ha accolto l’opposizione e ha dichiarato non dovute le somme, per la mancata produzione delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte alle intimazioni.
3. Equitalia Sud S.p.a. ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce, censurando, con l’adesione di INPS e SCCI, la violazione degli artt. 111 e 112 c.p.c. e affermando che sulla questione, non affrontata dal Giudice di primo grado del termine di prescrizione delle cartelle di pagamento andasse applicato il termine decennale di cui all’art. 2953 c.c.
La parte privata ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
Il Collegio ha accolto parzialmente l’appello, rilevando la violazione dell’art. 112 c.p.c., tuttavia, ha ritenuto che debba trovare applicazione il termine quinquennale di prescrizione. Per tale ragione, ha dichiarato prescritti i crediti le cui intimazioni di pagamento sono state notificate oltre il termine quinquennale di prescrizione.
4. Equitalia Sud S.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione.
Le altre parti non hanno svolto attività difensive.
5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Considerato che
1. Il ricorso, basato su di un unico motivo, è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre-2016.
Con tale decisione, si è affermato: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio -per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24. comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di propone impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del temine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l’art. 3, commi 9 e 10 della l.n. 333 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i credili di natura pregiudiziale di detto Istituto (art. 30 del n. 78 del 2010, conv., con modif. dalla l. n. 122 del 2010).
2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, che ha riallineato le disarmonie della giurisprudenza (si vedano le sentenze 4338/2014; 11749/2015 e 5060/2016, di segno opposto rispetto alla citata sentenza delle SSUU 23397/2016), la soluzione adottata dalla Corte d’Appello di Lecce risulta corretta e conforme a diritto.
3. Nulla sulle spese, poiché le altre parti non hanno svolto attività difensive.
4. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del dlgs. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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