CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 maggio 2017, n. 13240
Accertamento – Irpef – art. 67 TUIR – Applicabilità
Rilevato che
Con sentenza in data 29 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 250/1/13 della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva accolto il ricorso di I.F. contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2005. La CTR osservava in particolare che non potevasi applicare nel caso di specie la norma impositrice di cui all’art. 67, TUIR, perché si trattava della cessione del sedime di un fabbricato già esistente e distrutto dal sisma in Irpinia del 1980.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimata non si è difesa.
Considerato che
Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 67, 68, TUIR, poiché la CTR ha escluso la tassabilità della plusvalenza riveniente dalla cessione di un area già sedime di edificio demolito a causa delle lesioni riportate da evento sismico, ancorché edificabile in base alla normativa urbanistica territoriale.
La censura è fondata.
Risulta pacifico in fatto che oggetto della ripresa fiscale è la cessione di un area che è il sedime di un fabbricato demolito a causa del sisma irpino del 1980 e che è peraltro edificabile in base allo strumento urbanistico comunale (piano di recupero del centro storico).
Non vi è dunque ragione per non ritenere applicabile al caso di specie la previsione di cui all’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, laddove in particolare qualifica come reddito “diverso” – tassato secondo i criteri di cui all’art. 68, stesso TUIR – la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo lo strumento urbanistico vigente al momento della cessione stessa.
Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso originario della contribuente va rigettato.
Tenuto conto dell’esito dei gradi di merito le spese processuali correlative possono essere compensate.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna l’intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300 oltre spese prenotate a debito.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28581 - Il fabbricato collabente, oltre a non essere tassabile ai fini dell'I.M.U. come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l'eventuale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 novembre 2019, n. 29630 - CCNL enti pubblici economici e la differenza tra Area B ed Area C consistesse nello svolgimento di solo alcune fasi o fasce di attività (area B) o dell'intero processo produttivo (area C)
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21122 del 4 luglio 2022 - Il giudice del merito, investito della questione della corrispondenza del valore venale attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenendo conto…
- IMU chiarimenti in caso di comproprietà di un’area fabbricabile sulla quale persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale - Risoluzione 10 marzo 2020, n. 2/DF del Ministero delle Finanze
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 maggio 2020, n. 9842 - Ai fini della determinazione della base imponibile,
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 luglio 2020, n. 15512 - L'acquisto dell'area è funzionale alla costruzione del fabbricato, il relativo investimento potrà integrare i presupposti dell'agevolazione soltanto con la completa realizzazione del fabbricato…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…