CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2017, n. 25284
Sanzioni amministrative – art. 7 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 – Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza depositata in data 7 marzo 2011, la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, accogliendo parzialmente l’appello di G.C., ha riformato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva condannato il medesimo al pagamento di sanzioni pecuniarie relative al rapporto fiscale proprio della società G.C. s.r.l., di cui egli era ritenuto l’amministratore di fatto.
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto fondato l’appello proposto dal C. osservando che, a norma dell’art. 7 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale indicata in epigrafe l’Avvocatura Generale dello Stato per l’Agenzia delle Entrate, articolando un motivo.
Con il motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 7 d.l. n. 269 del 2003 e 9 d.lgs. n. 472 del 1997, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., avendo riguardo alla corretta applicazione della sanzione.
Si deduce che l’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (secondo cui: «le sanzioni amministrative relative al rapporto proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica») non implica il venir meno dell’istituto del concorso di persone nell’illecito tributario amministrativo, con riferimento all’amministratore di fatto. Si rappresenta, precisamente, che la disposizione mira ad escludere dalla sanzione i legali rappresentanti e gli amministratori legittimi della società, nonché i dipendenti della stessa, in quanto organi dell’ente, ma non può essere certo letta come “scudo” per chi, come gli amministratori di fatto, «agisce nell’ombra». Deve, pertanto, trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997, che prevede, appunto, il concorso di persone nell’illecito tributario amministrativo.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito precisate.
2. Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando questa è “gestita” da un amministratore di fatto.
Invero, l’art. 7 d.l. n. 269 del 2003, rubricato significativamente «Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie», dispone, al primo comma, che «Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica», e, al terzo comma, che «Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili».
Nessun distinguo, quindi, è previsto con riferimento agli amministratori di fatto. Né una soluzione diversa può essere desunta dall’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, che disciplina in termini generali il concorso di persone nella violazione tributaria, ma non si pone come deroga all’art. 7 d.l. n. 269 del 2003, posto che questo, da un lato, è stato introdotto successivamente all’art. 9 cit., e, dall’altro, prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 472 del 1997 solo «in quanto compatibili». Nel medesimo senso, del resto, si pone, sia pur indirettamente, un precedente della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 9122 del 23/04/2014, Rv. 630689/01).
3. La sentenza impugnata ha quindi correttamente applicato le regole giuridiche pertinenti al caso di specie, e, di conseguenza, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la novità della questione al momento della proposizione del ricorso, le spese del giudizio di legittimità debbono essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.