CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2017, n. 25303
Tributi – ICI – Avviso di accertamento – Terreni – Aree edificabili – Adozione del PRG – Variazione automatica da parte del Comune della natura e del valore del terreno – Mancata comunicazione dell’attribuzione al terreno della natura edificabile – Illegittimità dell’avviso
Fatti di causa
Con sentenza depositata il 10/03/2011, la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria (nel prosieguo CTR) rigettava l’appello proposto dal Comune di Todi (PG) proposto contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia n. 319/08/2008 concernente avviso di accertamento ICI 2002. In particolare, per quello che qui interessa, la CTR ha rilevato, in fatto, che l’avviso di accertamento riguardava l’ICI relativa a taluni terreni, che erano stati inseriti tra le aree fabbricabili dal PRG adottato dal Consiglio comunale nel 2002, ma non ancora approvato dalla Regione all’epoca in cui era sorta l’obbligazione tributaria.
La CTR ha ritenuto, in diritto, che l’adozione del PRG rendeva i terreni edificabili, ma che l’avviso di accertamento del Comune, con il quale era stata accertata la natura edificabile del terreno e la variazione del suo valore di mercato, era viziato in quanto la determinazione del valore era avvenuta in modo esclusivamente automatico, senza seguire alcuno dei criteri di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, né era sufficiente il riferimento ai criteri contemplati in una deliberazione della Giunta comunale del 15/11/2005 n. 253, allegata all’avviso di accertamento, con la quale venivano determinati i criteri per la quantificazione della base imponibile, ma «con specifico riferimento all’anno 2005 e, ove venivano individuati semplici automatismi (variazioni dell’indice istat del costo della vita) per i periodi precedenti al 2005, questi erano limitati alle aree fabbricabili presenti nel precedente P.R.G.».
La CTR, inoltre, ha aggiunto che l’Amministrazione, in violazione dell’ art. 31, comma 20, della legge n. 289 del 2002, non aveva dato comunicazione al proprietario dell’attribuzione della natura di area fabbricabile al terreno, così violando le regole di buona fede alle quali, secondo lo Statuto del contribuente, devono essere improntati i rapporti tra amministrazione e contribuente.
Avverso questa decisione, il Comune di Todi ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
La società E.S.E. S.p.a. ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Todi ha dedotto, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso, rilevando che l’avviso di accertamento faceva riferimento alla deliberazione della Giunta comunale n. 253 del 11/11/2005, che era stata allegata, in base alla quale, all’esito di una “concertazione partecipativa” alla quale avevano preso parte anche agenti immobiliari ed esperti degli Ordini professionali, era stato diviso il territorio in ambiti omogenei, determinando il valore delle varie aree. La decisione del giudice d’appello, invece, «non contiene alcuna spiegazione delle ragioni giuridiche e/o fattuali che lo hanno indotto a disattendere i puntuali riferimenti estimativi adoperati dal Comune di Todi …».
2. Il motivo è infondato e va rigettato.
Dall’esame della sentenza della CTR emerge che l’avviso di accertamento è stato annullato sulla base di due considerazioni reputate in grado di inficiare «definitivamente ed irrimediabilmente la legittimità dell’atto impositivo».
In primo luogo, è stato rilevato che la delibera della Giunta comunale del 2005 sulla base della quale era stato determinato il valore di mercato del terreno, era intervenuta negli anni successivi a quello in cui era sorta l’obbligazione tributaria. Inoltre, i criteri correttivi contenuti in detta delibera allo scopo di applicarne il contenuto agli anni precedenti si riferivano solo ai terreni ritenuti edificabili secondo il previgente PRG. Nella specie, invece, si trattava di terreni che assumevano natura edificabile in base al nuovo piano regolatore, adottato, ma non approvato.
Così sintetizzato il decisum della CTR, deve rilevarsi che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (cfr. Cass. Sez. u, n. 24148/2013).
Nel caso di specie, il Comune ricorrente non ha prospettato elementi di fatto che sono stati obliterati dalla CTR, né ha evidenziato la mancanza del percorso logico sotteso al giudizio, ma si è limitato, in buona sostanza, a sollecitare un nuovo giudizio sul merito della questione, incentrato sulla validità dei parametri estimativi impiegati nell’atto di accertamento, che certamente esula dal vaglio della Corte di legittimità.
Va poi rilevato che la sentenza della CTR aveva annullato l’avviso di accertamento Ici anche per un altro motivo, relativo alla mancata comunicazione da parte del Comune dell’attribuzione al terreno della natura edificabile ex art. 31, comma 20, della legge n. 289 del 2002. Sul punto, non è stato proposto ricorso, come peraltro evidenziato nel contro ricorso.
3. Il ricorso, pertanto, va respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
– respinge il ricorso;
– condanna la contribuente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 300,00 (trecento/00) per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
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