CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 gennaio 2018, n. 2019
Soci di cooperativa – Precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – Successiva assunzione con contratti di lavoro subordinato – Contestazione regolarità contributiva delle posizioni per i periodi antecedenti l’entrata in vigore della L. n. 142/2001 – Regime previdenziale dei soci lavoratori omologato ex lege a quello del lavoratore subordinato – Accertamento del giudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria – Fictio iuris della natura subordinata dei rapporti di lavoro – Non sussiste
Rilevato
Che, la ricorrente propose due opposizioni a distinte cartelle esattoriali fondate su verbale ispettivo del 6.7.2006 di contestazione della regolarità contributiva delle posizioni di taluni soci di cooperativa che, dopo un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso tra il primo aprile 2001 ed il 31 dicembre 2003, senza che la società adottasse nei termini previsti il regolamento previsto dalla legge n. 142/2001 (intervenuto solo il 30 dicembre 2004), erano stati o a tempo indeterminato dal 27 gennaio 2004;
che, con sentenza depositata il 21.12.2011, la Corte d’appello di Potenza ritenendo inapplicabile il regime ex I. n. 142/2001 prima della sua entrata in vigore, ha accolto l’appello principale proposto dalla soc. coop. r.l. Cooperativa Sociale e quello incidentale proposto dall’Inps (anche quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a) avverso la sentenza del Tribunale di Potenza, ribaltandone l’esito e dichiarando dovuta dalla società cooperativa la contribuzione ex r.d. 1922/1924 in ordine ai rapporti di collaborazione continuata e coordinata intercorsi a far data dal primo aprile 2001 e sino al dicembre 2003 e non dovute le somme pretese dagli Istituti per l’indebito conguaglio delle agevolazioni di cui alla citata legge 407/1990; che avverso tale pronuncia Cooperativa Sociale soc. coop. r. I. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura: 1) violazione degli artt. 2 terzo comma del r.d. n. 1422/1924, 12 disp. prel. cod. civ. ed insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo ritenendo che, seppure alla legge n. 142/2001 non possa attribuirsi efficacia retroattiva, valeva anche per il periodo precedente il principio di effettività secondo cui la contribuzione deve corrispondere al tipo di lavoro effettivamente prestato; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1,4 e 6 della legge n. 142/2001 e 1321 e 1322 cod. civ. e vizio di motivazione su punto controverso e decisivo relativamente alla circostanza che, qualora si ritenesse infondato il primo motivo, la legge n. 142/2001 avrebbe dovuto comunque essere applicata ai rapporti in questione al meno dal 23 aprile 2001, data di entrata in vigore della nuova legge dotata di efficacia attrattiva dei rapporti contrattuali in essere; che l’INPS ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con un motivo relativo alla violazione dell’art. 8 della legge n. 407/1990 e dell’art. 2697 cod. civ. fondato sulla considerazione che era stato trascurato il dato incontestato che dal 1° al 26 gennaio 2004 i rapporti di lavoro erano stati del tutto irregolari e che ciò impediva il perfezionarsi della fattispecie di sgravio;
che l’Inail ha rilasciato delega;
Considerato
Che è opportuno premettere che la pretesa contributiva degli Istituti risulta ancorata alla considerazione che dal disposto del r.d. n. 1422/1924 (art. 2 terzo comma ove le cooperative sono considerate datori di lavoro rispetto ai soci impiegati in lavori assunti dalle stesse) e dalla legge n. 142/2001 (art. 4 che impone il rinvio al regime contributivo ed assicurativo relativo alle diverse tipologie di rapporto di lavoro adottabili) si debba trarre la conclusione che prima dell’entrata in vigore della legge n. 142/2001 il regime previdenziale dei soci lavoratori di cooperativa fosse omologato ex lege a quello del lavoratore subordinato e che, pur nel mutato regime introdotto dalla legge n. 142/2001, nelle more dell’adozione del regolamento interno, i soci lavoratori dovessero fruire della precedente tutela indipendentemente dalla effettiva tipologia di lavoro espletato e, dunque, non fosse giustificata la fruizione degli sgravi ex I. n. 407/1990 a seguito di una loro assunzione peraltro non successiva al regime precario ma ad un periodo di lavoro del tutto irregolare; che, quanto alla ricostruzione della tutela previdenziale dei soci lavoratori nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge n. 141/2001 maggio 2001) e l’effettiva adozione del regolamento interno da parte della società cooperativa, questa Corte di cassazione da ultimo con la sentenza n. 13656/2016, dopo decisioni non sempre univoche e dopo aver richiamato i contenuti della sentenza n. 13967 del 26.7.2004 delle Sezioni Unite di questa Corte, ha inteso condivisibilmente dare continuità oltre che alla citata pronunzia delle Sezioni unite anche alla successiva sentenza n. 13934/2015 secondo la quale “il riconoscimento in favore dei soci di cooperative di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondente obbligo della società, presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo, non comportando l’assoggettamento a contribuzione della società l’automatica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra questa e il socio. (Nella specie, le prestazioni erano da qualificare come di lavoro autonomo in quanto oggetto di contratti di co.co.co ai quali, ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, applicabile “ratione temporis”, trovava applicazione uno speciale regime di previdenza obbligatoria, riconducibile a quello dei lavoro autonomo; che, dunque, la Corte d’appello di Potenza non si è conformata a tale principio dal momento che ha ritenuto operante, ai fini previdenziali, la fictio iuris della natura subordinata dei rapporti di lavoro in esame senza accertare l’effettività dei rapporti per cui il primo motivo di ricorso principale deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e necessità di procedere a nuovo giudizio, mentre resta assorbito il secondo in quanto subordinato al primo; che è fondato l’unico motivo del ricorso incidentale posto che la Corte d’appello ha fatto discendere il riconoscimento del diritto agli sgravi ex I. n. 407/1990 dalla circostanza che l’Inps non aveva provato la simulazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ma con ciò ha trascurato di considerare, pur dandone atto, che i rapporti medesimi erano cessati il 31 dicembre 2003 ed i nuovi rapporti, pur nella continuità della prestazione resa, sarebbero stati stipulati solo dal 27 gennaio 2004;
che, dunque, non si è in presenza di una fattispecie diversa da quella in cui il debitore della contribuzione previdenziale affermi di aver diritto alla fruizione degli sgravi previsti dall’art. 8 della legge n. 407/1990 in ordine ai quali questa Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che è il richiedente lo sgravio a dover sostenere l’onere di provare le circostanze utili ( Cass. n.5137/2006; 13473/2017) e che (Cass. 15711/2015; 9872/2014) il fine di incentivare l’occupazione e, nel contempo, di evitare facili abusi da parte del datore di lavoro, è realizzato subordinando l’agevolazione a rigidi requisiti, che attengono sia al lavoratore, il quale risulti disoccupato da almeno ventiquattro mesi o sospeso da lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi, che al datore di lavoro, che assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato e non abbia effettuato licenziamenti o sospensioni di lavoro nei confronti di dipendenti in forza nella propria azienda;
che questa Corte di legittimità (Cass. nn. 13861/2017; 13813/2017; 13437/2017) ha pure affermato che in questo contesto normativo, non può esservi dubbio che, ai fini della fruizione della riduzione dei contributi di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, l’assunzione deve avvenire nel rispetto della norma su richiamata e che fuori da queste regole non può dirsi esistente lo stesso stato di disoccupazione, il quale deve essere non solo reale – e tale non è quello del lavoratore che presti attività sia pure irregolare – ma altresì certificato dalla sua iscrizione nella lista speciale regionale disciplinata dal D.M. n. 1557 del 1991, art. 2, che conferisce altresì certezza al perdurare di tale stato per il tempo richiesto dalla norma; che pertanto l’incontestata mancanza dello stato di disoccupazione come sopra descritto rende evidente l’insussistenza del diritto della società a fruire degli sgravi ex I. n. 407/1990;
che, conclusivamente, accolto sia il ricorso principale che quello incidentale, la sentenza va cassata e rinviata, per quanto attiene al primo motivo del ricorso proposto dalla società, per un nuovo giudizio rispettoso dei principi sopra indicati, alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per quanto di ragione, alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
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