CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 giugno 2017, n. 15857
Rapporto di lavoro – CCNL Autoferrotranvieri – Inquadramento – Ricostruzione della carriera – Differenze retributive
Rilevato
che:
-con sentenza n. 1173/1994 il Pretore del Lavoro di Palermo aveva dichiarato il diritto di G. M. (e di altri 32 ricorrenti, tutti dipendenti dell’A. Palermo) ad essere inquadrato nel 4° livello del CCNL Autoferrotranvieri con decorrenza dal 29.10.1988 condannando l’azienda a corrispondere a ciascuno di loro le differenze retributive relative al periodo dal 29.10.1988 al 31.12.1988, con rivalutazione ed interessi;
– tale decisione veniva in parte riformata dal Tribunale di Palermo, con sentenza del 7260/2001, che differenziava la decorrenza giuridica dell’inquadramento – dal 29.10.1988 – da quella economica – dal 1°. 1.1989 – sentenza questa passata in giudicato;
– sulla scorta di tale giudicato il M. proponeva altra domanda nei confronti dell’A. innanzi al Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro, con la quale chiedeva la liquidazione delle differenze retributive dovute per la qualifica riconosciuta nella detta sentenza n.7260/2001, l’accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera con attribuzione del 4° livello dal 29.10.1988 ed, al maturare dei sei anni, ad essere collocato nel 3° livello con il pagamento delle relative competenze economiche, la condanna dell’azienda al risarcimento del danno derivato dalla perdita di professionalità dovuta alla mancata assegnazione alle mansioni proprie del livello rivendicato;
– l’adito giudice rigettava la domanda e tale decisione veniva in parte riformata, con sentenza del 23 dicembre 2015, dalla Corte di Appello di Palermo che condannava l’A. al pagamento in favore del M. dell’importo indicato in dispositivo a titolo di differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale dalla notifica del ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, confermava nel resto il rigetto della domanda e compensava tra le parti le spese del grado;
– per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’A. affidato a due motivi cui resiste con controricorso il M. che spiega, a sua volta, ricorso incidentale fondato su tre motivi cui resiste l’azienda con controricorso;
– è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
– entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.: l’AMAT ha dichiarato di dissentire dalla proposta del relatore censurandola, più specificamente, nella parte in cui si propone il rigetto del secondo motivo del ricorso principale e ribadendo le ragioni ivi già esposte e laddove non ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale perché privo della sommaria esposizione dei fatti di causa; il controricorrente ha insistito per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale;
– il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
Considerato
che: con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. – nel testo anteriore alla riforma introdotta dal d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134 – (in relazione all’art. 360, primo comma n.4, cod. proc. civ.) per avere la Corte di Appello ritenuto ammissibile il gravame proposto dal lavoratore nonostante l’A. avesse eccepito e la genericità delle censure mosse all’impugnata sentenza e la loro inconferenza con le motivazioni della stessa; con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 2909 cod. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma , n. 3, cod. proc. civ.) in quanto la Corte territoriale aveva attribuito efficacia di giudicato ad un accertamento di fatto (il riconoscimento del 4° livello) meramente incidentale e strumentale alla specifica domanda proposta inerente solo la condanna al pagamento di due mensilità, peraltro, con una motivazione erronea ed insufficiente nella interpretazione dei contenuti della sentenza posta a fondamento delle pretese; che: con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 cod. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ.) per avere il giudice del gravame erroneamente applicato il termine di prescrizione quinquennale in luogo di quello decennale a diritti derivanti da un giudicato (quindi, nel caso in esame, il termine decorreva dal 5 settembre 2002, data del passaggio in giudicato della sentenza n. 7260/2001 cit., e non era ancora decorso all’epoca della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio); con il secondo mezzo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) avendo la Corte di merito rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da dequalificazione professionale derivato dal mancato inquadramento nel 4° livello CCNL di settore non essendo stata fornita la prova dello stesso laddove, invece, siffatto danno era una conseguenza del demansionamento e, dunque, non doveva essere provato dal lavoratore; con il terzo motivo viene dedotta violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma , n. 3 , cod. proc. civ.) in quanto la Corte di Appello aveva disposto la compensazione delle spese di lite mentre, essendo stata accolta la tesi del ricorrente circa l’esistenza e la portata del giudicato, le medesime dovevano essere poste a carico dell’A., sostanzialmente soccombente;
che il primo motivo del ricorso principale è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il principio della necessaria specificità dei motivi di appello – previsto dall’art. 342, comma primo, cod. proc. civ., e, nel rito del lavoro, dall’art. 434, comma primo, cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alla novella operata dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134 – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano anche indicate, oltre ai punti e ai capi formulati e seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. n. 6978 del 20/03/2013, Cass. n. 15263 del 06/07/2007; Cass. n. 21745 del 11/10/2006); ed infatti, come emerge chiaramente dalla motivazione dell’impugnata sentenza, la Corte di merito ha correttamente ritenuto ammissibile l’appello avendone riportato le argomentazioni che erano intese ad incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione resa dal Tribunale; che parimenti infondato è il secondo motivo del ricorso principale nella parte in cui denuncia violazione di legge in quanto la decisione della Corte territoriale è in linea con il consolidato principio per il quale l’efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale, mentre è da escludere il giudicato sul punto di fatto, ossia sul puro e semplice accertamento dei fatti storici contenuto nella motivazione e compiuto dal giudice esclusivamente per pronunciare sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio (Cass. n. 3434 del 11/02/2011; Cass. n. 18791 del 28/08/2009); ed infatti, l’accertamento del diritto all’inquadramento nel 4° livello del CCNL Autoferrotranvieri era il presupposto imprescindibile rispetto alla conseguente condanna dell’A. a corrispondere le differenze retributive a decorrere dal 1° gennaio 1989 (e “non mero fatto storico, privo di refluenza giuridica sull’indagine giudiziale” – come giustamente osservato dalla Corte di merito – in quanto se il Tribunale non avesse affermato la titolarità in capo ai ricorrenti dell’inquadramento nel 4° livello, non avrebbe potuto farne derivare le conseguenze giuridiche ed economiche in ordine alla decorrenza che da quell’antecedente logico-giuridico traevano origine) come, del resto, chiaramente comprovato dal tenore del dispositivo della decisione del Pretore del lavoro di Palermo n. 1173/1994 (confermata sul punto dalla sentenza n. 7260/2001 del Tribunale di Palermo) in cui veniva dichiarato “…che ciascuno dei ricorrenti ha diritto ad essere inquadrato nel quarto livello con decorrenza…. e conseguentemente condanna l’A. che detto secondo motivo è, invece, inammissibile laddove lamenta motivazione insufficiente vizio questo non più contemplato dall’art. 360, primo comma, n.5 , così come novellato (applicandosi “ratione temporis” la modifica di cui all’art. 54 , comma 1, lett. b) d.l. 22.6.2012 n. 83 conv. in L. 7.8.2012 n. 134) nella interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte (SU n. 8053 del 7 aprile 2014 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie mtllitatis, in relazione al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienzà della motivazione);
che, passando all’esame del ricorso incidentale, va rilevata la infondatezza della eccezione di inammissibilità dello stesso perché privo della sommaria esposizione dei fatti di causa i quali sono stati esaurientemente riassunti nelle pagine da 2 a 5 del controricorso e ricorso incidentale;
che il primo motivo è fondato in quanto dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Palermo n.7260/2001 (avvenuto il 7 luglio 2002) e la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (10 febbraio 2004) non è trascorso neppure il termine quinquennale prescrizione che, peraltro, ai sensi del disposto degli artt. 2945 e 2943 cod. civ., è stato interrotto per tutta la durata del giudizio conclusosi con la menzionata sentenza n.7260/2001 sicché erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto prescritto il diritto alle differenze retributive per il periodo antecedente il quinto anno dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio de quo;
che, invece, destituito di fondamento è il secondo motivo del ricorso incidentale avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di danno da demansionamento, il risarcimento del danno non patrimoniale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell’esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno ciò perché tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l’onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale (Cass. n. 1327 del 26/01/2015; Cass. n. 6797 del 19/03/2013; Cass. n. 4712 del 23/03/2012; Cass. n. 19785 del 17/09/2010, Cass. n. 29832 del 19/12/2008; Cass. Sez. U, n. 6572 del 24/03/2006); invero, l’impugnata sentenza ha evidenziato come nel caso in esame non era individuabile alcun elemento dal quale poter inferire l’esistenza di un danno non patrimoniale in qualche misura ricollegabile all’asserito demansionamento;
che, infondato è anche il terzo motivo del ricorso incidentale essendo la motivazione posta a base della disposto compensazione delle spese di lite corretta e priva di contraddizioni (dovendo trovare applicazione alla presente controversia l’art. 92 cod. proc. civ. nella formulazione “ratione temporis” vigente all’epoca di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero prima della modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263) e ciò in quanto la scelta di compensare totalmente o parzialmente le spese processuali è riservata al prudente apprezzamento del giudice sulla base di un adeguato supporto motivazionale, che può anche desumersi dal complesso delle considerazioni giuridiche o di fatto enunciate a sostegno della decisione di merito o di rito (n. 1997 del 04/02/2015. n. 7763 del 17/05/2012, n. 20598 del 30/07/2008);
che, pertanto, previa riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza, va accolto il primo motivo del ricorso incidentale, rigettati il ricorso principale ed il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi);
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, rigettati il secondo ed il terzo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 dello stesso art. 13.
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