CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 luglio 2017, n. 18501
Tributi – Accertamento – Contenzioso tributario – Fallimento – Atto di riassunzione – Riassunzione della causa
Rilevato che
con sentenza n. 1223/04/2015, depositata il 6 novembre 2015 e non notificata, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (hinc: «CTR»), pronunciando sull’atto di riassunzione proposto dal fallimento di P.S., a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, dichiarava «inammissibile l’appello», compensando le spese di lite;
secondo la ricostruzione del processo effettuata dalla CTR: a) la Commissione tributaria provinciale dell’Aquila con sentenza n. 62/05/2006, compensando le spese di lite, aveva accolto il ricorso proposto da P.S., esercente l’attività di ristorante-pizzeria in Sulmona, avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, per l’anno 1999, ai fini IRAP ed IVA, ricavi non contabilizzati per L. 290.623.000; b) l’ente impositore aveva proposto appello ed il relativo giudizio, nel quale si era costituto il curatore del fallimento del contribuente (fallimento dichiarato nelle more), si era concluso con sentenza n. 39/02/2008, emessa dalla CTR dell’Abruzzo, di rigetto dell’impugnazione con compensazione delle spese di lite; c) detta sentenza di appello, a séguito di ricorso proposto dall’Agenzia, era stata cassata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 27721 del 2013, depositata I’11 dicembre 2013, con la quale erano stati rilevati vizi di motivazione e di violazione di legge della impugnata sentenza, e la causa era stata rinviata, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese, ad una diversa sezione della medesima CTR; d) il fallimento di P.S. aveva provveduto alla riassunzione con atto del 22 gennaio 2015, notificato il 23 gennaio 2015;
per la CTR l’atto di riassunzione era intervenuto solo il «22. 01.15», oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione stabilito dall’art. 392 cod. proc. civ., decorrente dall’11 dicembre 2013 ed avente scadenza I’11 marzo 2014, con la conseguente necessità di dichiarare l’«inammissibilità dell’appello in riassunzione»;
avverso la sentenza della CTR il fallimento di P.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;
l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Considerato che
con l’unico motivo di ricorso, il fallimento denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1, comma 2, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo i quali alla riassunzione doveva applicarsi il termine annuale avente scadenza (a fronte del deposito della sentenza di cassazione in data 11 dicembre 2013) il 26 gennaio 2015, con conseguente tempestività della riassunzione notificata il 22 gennaio 2015, e non il termine di 3 mesi erroneamente applicato dalla CTR;
l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, perché carente dell’esposizione del fatto, sollevata dalla controricorrente Agenzia non è fondata;
infatti, nel ricorso, le vicende sostanziali e processuali sono esposte in modo sommario (come richiede, del resto, l’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), ma funzionale ed adeguato alla ricostruzione della formazione diacronica dei vizi denunciati con i motivi di ricorso (detta esposizione sostanzialmente coincide con quella contenuta nella sentenza impugnata e riportata nella parte narrativa di questa ordinanza);
nel merito, il ricorso è fondato, perché alla fattispecie della riassunzione del giudizio a séguito di cassazione con rinvio si applica non il termine di cui all’art. 392 cod. proc. civ., ma la norma specifica di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui la riassunzione deve essere fatta nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza (il termine di sei mesi, introdotto dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 156 del 2015, si applica con riguardo alle sentenze depositate dal 10 gennaio 2016);
in forza del citato art. 63 (nel testo applicabile ratione temporis), il termine per la riassunzione sarebbe scaduto (in relazione alla sentenza della Corte di cassazione depositata l’11 dicembre 2013) il 26 gennaio 2015 (tenuto conto della sospensione feriale dei termini), con conseguente tempestività della riassunzione effettuata in data 22 gennaio 2015 (come accertato dalla CTR) e conseguente erroneità della pronunciata estinzione dell’intero processo (cosí dovendosi intendere la formula impiegata dalla CTR di dichiarazione di inammissibilità dell’appello);
la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla medesima CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, per un nuovo esame e per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione.
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