CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 maggio 2017, n. 13282
Tributi – IRPEF – Omessa applicazione ritenute su redditi di lavoro dipendente – Definizione agevolata effettuata dal sostituto di imposta – Preclusione di accetamenti anche nei confronti del dipendente
Massima:
Il rapporto che si costituisce tra il sostituto d’imposta e il sostituito è quello dell’obbligazione solidale passiva con il fisco, con conseguente applicabilità dei principi disciplinanti tale tipo di obbligazioni, ivi compreso quello di cui all’art. 1306 codice civile, riguardante l’estensione del giudicato, non essendo d’ostacolo a tale conclusione né la diversità della fonte normativa delle obbligazioni relative a sostituto e sostituito , né il carattere meramente strumentale di quella del sostituto rispetto all’altra, operando nella specie la presunzione , stabilita dall’art. 1294 codice civile, secondo la quale i condebitori sono ritenuti obbligati in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente, e ciò in ragione dell’unicità della prestazione, almeno fino a concorrenza della ritenuta dovuta dal sostituto. Ne consegue che la definizione agevolata di una controversia avente ad oggetto un’obbligazione tributaria gravante su più soggetti solidalmente, proposta anche da uno solo dei coobbligati, ha effetto per tutti gli altri poiché ciò che rileva è l’unicità dell’obbligazione (quindi del relativo credito), la cui estinzione, benché intervenuta per effetto dell’attività di uno solo dei coobbligati, non può che rilevare anche nei confronti degli altri.
Fatti di causa
1. N.P. ricorre, con unico mezzo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Irpef per l’anno 2000 relativo a compensi da lavoro dipendente che la S. s.p.a. non aveva assoggettato a ritenuta d’acconto, successivamente condonando il p.v.c. elevato nei propri confronti, la C.T.R. Friuli Venezia Giulia accoglieva l’appello dell’Ufficio e riformava la sentenza di primo grado – che aveva accolto il ricorso del contribuente – negando che la definizione agevolata effettuata dal sostituto di imposta potesse valere anche per il sostituito.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 381 – bis. 1 cod. proc. civ..
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso, deducendo erronea a falsa applicazione dell’art. 15 legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell’art. 64 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., il ricorrente sostiene che la definizione operata dalla società preclude qualunque accertamento nei confronti dei dipendenti per le fattispecie sanate e che, pertanto, hanno errato i giudici d’appello nel ritenere che il condono effettuato dal sostituto di imposta non spieghi i propri effetti anche nei confronti del sostituito.
La censura è fondata.
La giurisprudenza di questo giudice di legittimità è concorde nel ritenere che il rapporto che si costituisce tra il sostituto d’imposta e il sostituito è quello dell’obbligazione solidale passiva con il Fisco, con conseguente applicabilità dei principi disciplinanti tale tipo di obbligazioni, ivi compreso quello di cui all’art. 1306 cod. civ., riguardante l’estensione del giudicato, non essendo d’ostacolo a tale conclusione né la diversità della fonte normativa delle obbligazioni relative a sostituto e sostituito, né il carattere meramente strumentale di quella del sostituto rispetto all’altra, operando nella specie la presunzione, stabilita dall’art. 1294 cod. civ., secondo la quale i condebitori sono ritenuti obbligati in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente, e ciò in ragione dell’unicità della prestazione, almeno fino a concorrenza della ritenuta dovuta dal sostituto (v. ex aliis Cass. 10/09/2014, n. 19034; Cass. 24/07/2014, n. 16819, in fattispecie identiche; Cass. 25/06/2003, n. 10082).
Ne consegue che la definizione agevolata di una controversia avente ad oggetto un’obbligazione tributaria gravante su più soggetti solidalmente, proposta anche da uno solo dei coobbligati, ha effetto per tutti gli altri poiché ciò che rileva è l’unicità dell’obbligazione (quindi del relativo credito), la cui estinzione, benché intervenuta per effetto dell’attività di uno solo degli obbligati, non può che rilevare anche nei confronti degli altri.
2. Il ricorso deve essere pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo.
In assenza di consolidata giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione oggetto di esame in questa sede, si dispone la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza; decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero processo.
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