CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 maggio 2017, n. 13443
Tributi – Imposte di registro, catastali, ipotecarie – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;
che A.R. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli.
Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento riguardante imposte di registro, catastali, ipotecarie ed accessori concernenti una compravendita del 29.12.1999; che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’avviso di rettifica non risultava impugnato e dunque il rapporto impositivo non sarebbe stato più pendente al momento della notifica della cartella: la decadenza stabilita dall’art. 17 DPR 29 settembre 1973 n. 602 non sarebbe stata dedotta dalla parte nel ricorso e non avrebbe potuto essere sollevata d’ufficio;
Considerato
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il R. lamenta “Violazione degli artt. 1 comma 5 bis e ter d.l. 17 giugno 2005 n. 106 convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005 n. 156, 36 bis DPR 29 settembre 1973 n. 600, 36 d.lgs. 29 febbraio 1999 n. 46, in relazione agli artt. 360 n. 3; omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la Commissione regionale ritenuto inapplicabile al rapporto tributario de quo le norme sopra richiamate, violando la disposizione dell’art. 1 comma 5 bis del d.l. n. 106 del 2005 per di più con omessa ed insufficiente motivazione”; che, secondo il ricorrente, la decisione avrebbe ignorato la differenza tra cartella di pagamento e l’atto impositivo: inoltre l’effetto retroattivo della norma sarebbe stato escluso solo da una sentenza passata in giudicato;
che l’intimata Equitalia Sud si è costituita con controricorso, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso; che l’intimata Agenzia delle Entrate ha svolto altresì ricorso incidentale condizionato, deducendo, per un verso, violazione dell’art. 57 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per aver la CTR accolto un appello di parte impostato su censure del tutto nuove rispetto a quelle di primo grado e, per altro verso, la violazione degli artt. 76 comma 1° bis e 78 TUIR e falsa applicazione dell’art. 1 commi 5 bis e 5 ter D.L. n. 106/05 conv, in I. n. 156/05, nonché dell’art. 25 DPR n. 602/1973, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; che il ricorso principale è infondato;
che l’art. 25 DPR n. 602/1973 non trova applicazione nel caso in esame (Sez. 6-5, n. 20153 del 24/09/2014; Sez. 5, n. 12748 del 06/06/2014);
che, infatti, con riguardo alla riscossione dell’imposta di registro (DPR n. 131/1986), in presenza di una previsione specifica, la definitività dell’atto impositivo determinata dall’estinzione del giudizio è assimilabile a quella derivante dalla sentenza di merito, per cui la relativa cartella esattoriale va emessa entro il termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e non entro quello triennale di decadenza di cui all’art. 76 del medesimo decreto, che concerne l’esercizio del potere di imposizione (Sez. 6-5, n. 16354 del 17/07/2014; Sez. 5, n. 8380 del 05/04/2013); che il ricorso incidentale condizionato resta assorbito; che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado, liquidate, in favore dell’Agenzia delle Entrate, in € 3.000, oltre spese prenotate a debito, ed in favore di Equitalia Sud, in Euro 3.000, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 %.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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