CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2017, n. 25474
Sgravi contributivi – Ripristino livello occupazionale – Pretesa creditoria dell’Inps – Non sussiste – Riduzione del livello occupazionale non imputabile ad iniziativa del datore di lavoro
Rilevato
che con sentenza del 6.10 – 29.11.2011 la Corte d’appello di Palermo, in accoglimento del gravame proposto dalla società T. C. s.a.s di T. S. & C. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Trapani, ha riformato parzialmente tale decisione dichiarando non dovute all’Inps le somme di cui al verbale ispettivo n. 564 del 14.4.2008, ad eccezione di quelle relative alla posizione della dipendente S. B.; che la pretesa contributiva dell’Inps era dipesa dal fatto che la ditta non aveva provveduto al ripristino del livello occupazionale raggiunto all’atto dell’assunzione di A. G., per cui erano risultati indebiti per tale dipendente gli sgravi contributivi conguagliati nei mesi relativi al periodo maggio 2003 – novembre 2005;
che, invece, la Corte palermitana ha ritenuto che nella fattispecie la riduzione del livello occupazionale, seguita alle dimissioni di alcuni dipendenti, non era imputabile ad iniziativa del datore di lavoro e non poteva essere, perciò, causa di revoca dello sgravio contributivo, mentre era risultata fondata la pretesa creditoria dell’Inps limitatamente alla indebita fruizione delle agevolazioni contributive riguardanti la posizione lavorativa della dipendente S. B.;
che per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un motivo, mentre rimane intimata la società T. C. s.a.s. di T. S. & C.
Considerato
che con un solo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 23.12.1998 n. 448, l’Inps assume che nella fattispecie era indubbio che si era registrata una riduzione del livello occupazionale in conseguenza delle dimissioni di tre lavoratori i quali, al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro con il sig. A. e della contestuale nascita dello sgravio contributivo oggetto di causa, erano regolarmente occupati presso il datore di lavoro, per cui era stata violata la norma che per il mantenimento del beneficio dello sgravio triennale esigeva che il livello occupazionale raggiunto a seguito di nuove assunzioni non subisse riduzioni nel corso del periodo agevolato; che, secondo l’Inps, la disposizione in esame si limitava ad agganciare la possibilità di continuare a fruire dello sgravio nel corso del triennio alla circostanza obiettiva della permanenza del livello occupazionale raggiunto a seguito delle nuove assunzioni nello stesso arco temporale; che, pertanto, alcun rilievo poteva avere la circostanza della natura volontaria della cessazione del rapporto di lavoro, delle cui conseguenze non poteva non farsi carico il datore di lavoro interessato alla conservazione del beneficio in esame, in quanto strettamente connesso al dato oggettivo del mantenimento del livello occupazionale; che il ricorso è fondato;
che, invero, questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. sez. lav. n. 15688 del 28.7.2016) che “la concessione degli sgravi contributivi di cui all’art. 3, comma 6, della I. n. 448 del 1998, presuppone che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel periodo agevolato attesa la finalità della legge di favorirne l’incremento, sicché il venir meno di tale condizione determina l’integrale perdita del diritto al beneficio avendo la norma natura eccezionale, per cui, ove diversamente interpretata, si porrebbe in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione Europea”;
che la finalità della norma è quella di favorire un incremento dell’occupazione attraverso il riconoscimento all’imprenditore, che tale incremento realizzi, del beneficio degli sgravi contributivi per quella determinata posizione lavorativa (v. Cass., 26 settembre 2012, n. 16378);
che la norma prevede (lett. c) del comma 6°) che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato, per cui è evidente che il verificarsi di tale circostanza, determinando il venir meno della finalità perseguita dalla legge, comporta la perdita del diritto al beneficio, il quale non può che essere totalmente annullato: ciò in considerazione della natura eccezionale della norma che, in presenza di determinate condizioni, esonera specifici soggetti dal generale obbligo contributivo, ponendosi una diversa interpretazione in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione europea, ed affermati con riguardo al citato art. 3, commi 5 e 6, legge n. 448 del 1998 (decisione SG (99) D/6511 del 10 agosto 1999);
il diritto dell’impresa appellante al mantenimento del beneficio dello sgravio contributivo per la nuova assunzione;ad onta della mancata conservazione del livello occupazionale, sulla scorta del non condiviso ragionamento per il quale quest’ultima situazione di contrazione del personale non poteva essere ricondotta ad una volontà della parte datoriale;
che, infatti, sia l’interpretazione letterale che teleologica della norma in esame consentono di ritenere che la stessa ancora il beneficio di cui trattasi al dato oggettivo ed inequivocabile del mantenimento del livello occupazionale; che, trattandosi di norma contenente la previsione di un beneficio di carattere eccezionale rispetto al generale obbligo contributivo, non ne è consentita una interpretazione estensiva nel senso inteso dalla Corte territoriale che ha finito per escludere dal computo del livello occupazionale i lavoratori che nel frattempo si erano dimessi, ritenendo erroneamente di poter considerare superato il dato oggettivo della contrazione realmente verificatasi nell’organico del personale dipendente attraverso il ricorso alla qualificazione soggettiva della causa del decremento stesso;
che, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e con rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Palermo che, in diversa composizione, provvederà a verificare l’esatta entità delle somme dovute dall’odierna intimata e a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
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