CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 febbraio 2018, n. 4559
Contribuzione Inps per disoccupazione – Esonero dal pagamento – Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Stabilità d’impiego per i dipendenti della società – Domanda del datore di lavoro – Efficacia non retroattiva
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Milano, per quello che qui ancora rileva, confermava la sentenza del Tribunale di Sondrio, la dove aveva ritenuto infondata la pretesa contributiva azionata dall’Inps con cartelle esattoriali nei confronti dell’Azienda Energetica V.V. s.p.a., avente ad oggetto la contribuzione per disoccupazione per il periodo anteriore al 22.2.2008, data in cui la società aveva ottenuto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che l’aveva esonerata dal pagamento. La Corte territoriale argomentava che non vi era stata da parte dell’ente previdenziale alcuna contestazione in ordine al fatto che i dipendenti della società avessero sempre goduto di stabilità d’impiego, e che il d.m. citato era stato emanato proprio sulla scorta di tale considerazione, ricavabile anche alla contrattazione collettiva del settore (CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico).
2. Per la cassazione della sentenza l’Inps-SCCI s.p.a. ha proposto ricorso, con il quale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del r.d. n. 1827 del 1935, dell’art. 32 della legge n. 264 del 29 aprile 1949, dell’art. 36 del d.p.r. 26 aprile 1957, n. 818, del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico sottoscritto il 9 luglio 1996, applicabile ratione temporis, dell’art. 1362 e ss. c.c., degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. .
Sostiene di avere contestato il requisito della stabilità d’impiego sin dalla memoria di costituzione depositata in data 2 gennaio 2009 nel proc. n. 227/2008; nega che il d.m. di esonero possa avere efficacia retroattiva, rileva che la società aveva depositato solo uno stralcio del contratto collettivo di riferimento e che da esso non poteva desumersi l’esistenza della stabilità d’impiego nel caso di specie, peraltro affermata apoditticamente dal Collegio meneghino.
3. Azienda Energetica V.V. s.p.a. e Equitalia Nord s.p.a. sono rimaste intimate.
Considerato che
1. occorre premettere che la portata dell’art. 36 del D.P.R. n. 818 del 1957, come operante ratione temporis, è stata in più occasioni affrontata da questa Corte ( v. ex multis Cass. n. 8211 del 2014, n. 13069/2016), che ha affermato che anche in relazione al personale dipendente dalle aziende esercenti pubblici servizi, l’esenzione dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione volontaria opera soltanto ove ai medesimi sia garantita la stabilità d’impiego e che tale stabilità d’impiego, ove non risultante da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico, deve essere accertata dal Ministero competente su domanda del datore di lavoro, con decorrenza dalla data di tale domanda.
2. Del pari, non essendo ricomprese le clausole pattizie di cui alla contrattazione collettiva di diritto comune fra le “norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico”, l’eventuale stabilità d’impiego garantita da detta contrattazione collettiva non potrebbe di per sé condurre all’esenzione contributiva, in difetto di domanda di accertamento al riguardo da parte del datore di lavoro e di conseguente riconoscimento di detta stabilità da parte dell’Autorità amministrativa competente. (ex plurimis, Cass. n. 7332 del 22/03/2017, n. 19761 del 2/10/2015).
3. Tale accertamento è poi dotato per esplicita disposizione della legge di un’efficacia temporale limitata, né è prevista la possibilità di estenderlo in via retroattiva (in tal senso, v. Cass., ord. 3 giugno 2015, n. 11487; Cass. ord. 19 luglio 2015, n. 16097; Cass., n. 18455/2014, cit.; Cass, 30 ottobre 2013, n. 24524; Cass., ord. 8 gennaio 2016, n. 173).
4. Neppure è sufficiente accertare se l’Inps avesse o meno contestato la sussistenza di tale requisito sulla base della contrattazione collettiva: questa Corte ha infatti chiarito nella sentenza n. 27225 del 16/11/2017 che per la ricerca della stabilità in sede giudiziaria, non basta accertare – come richiesto da SS.UU. 5170/1988- la necessaria presenza di “clausole della contrattazione collettiva che assicurino detto requisito in modo tale che al di là della generica previsione dell’art. 3 della legge n. 604/1966 la cessazione del rapporto da parte del datore di lavoro sia configurata come ammissibile solo per il verificarsi di concrete ipotesi di carattere oggettivo tassativamente predeterminate”, poiché fin tanto che sussiste l’assoggettabilità alla procedura prevista dalla legge n. 223/1991, non può esservi stabilità in senso pubblicistico. In tale sede, pertanto, la cognizione del giudice ordinario è piena e spetta interamente al datore di lavoro provare la sussistenza dei presupposti eccettuativi dell’obbligo contributivo stesso (cfr. Cass. n. 16351/2007; 13011/2017), ovvero la presenza indefettibile di ragioni specifiche di risoluzione del rapporto tassativamente stabilite a priori con criteri restrittivi pure in relazione alla possibilità di essere soggetti a procedura di riduzione collettiva del personale.
4. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al capo in cui ha affermato non dovuta dall’Azienda Energetica V.V. s.p.a. la contribuzione di disoccupazione per il periodo anteriore al 22 febbraio 2008, senza svolgere i necessari accertamenti, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà anche provvedere in ordine alle spese del presente giudizio
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 giugno 2020, n. 10865 - Il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione ex art. 19 r. d. l. n. 636 del 1939 sorge con il concorso di due requisiti: il primo è che alla data di inizio della disoccupazione…
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 maggio 2019, n. 11704 - Per conseguire il diritto all'indennità di disoccupazione, il disoccupato deve farne domanda nei modi e termini stabiliti dal regolamento"; l'art. 129, comma 5, prevede che "Cessa il diritto…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20807 Tributi - Disciplina delle società di comodo - Applicabilità - Società agricole - In tema di società di comodo, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n.2012/87956, emesso ai…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4559 - In tema di IVA, il credito di una società posta in liquidazione, relativo al rimborso dell'imposta, richiesto all'atto della dichiarazione IVA dell'ultimo anno di attività, non è condizionato…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…