CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 giugno 2017, n. 15979
Tributi – IRPEF – Agevolazioni fiscali – Credito d’imposta – Investimenti in aree svantaggiate
Rilevato che
1. in controversia avente ad oggetto il recupero di un credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate ex art. 8, l. 388/00 — in quanto concernenti beni utilizzati in struttura produttiva diversa da quella indicata nel mod. CVS e nelle relative fatture, e comprendenti opere non asportabili eseguite su beni di terzi — l’amministrazione ricorrente censura la decisione con cui la C.T.R. ha ritenuto decisiva la strumentalità degli investimenti all’attività produttiva, valorizzando l’esistenza di due sedi operative e l’assenza di riferimenti normativi alla titolarità degli immobili;
2. deduce a tal fine violazione e falsa applicazione dell’art. 8, l. 388/00 e degli artt. 67 e 68 TUIR, ritenendo necessario, a fronte di investimenti su beni di proprietà altrui, l’accertamento della relativa amovibilità, la quale nel caso di specie non ricorrerebbe quanto ai beni installati nei locali altrui (“ceramica di rivestimento, marmo, pietra, cornici in gesso, pannelli in gesso, materiale elettrico e messa in opera, smantellamento pavimenti, impianto idrico e metanifero”);
3. il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione semplificata.
Considerato che
4. va preliminarmente accolta l’eccezione di inammissibilità del controricorso (sollevata nella memoria di parte ricorrente), in quanto tardivo con riguardo ai termini previsti dall’art. 370 c.p.c.;
5. va altresì preliminarmente esclusa la ricorrenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei soci (nella prospettiva di Cass. S.U. 14815/08) poiché, a differenza dell’atto impositivo — che incide immediatamente sull’imponibile, e solo mediamente sull’imposta, riflettendosi automaticamente, “per trasparenza” ex art. 5, d.P.R. 917/86, sull’imposizione IRPEF a carico dei soci — “l’atto di recupero di credito d’imposta, di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8 … incidendo (al pari dell’agevolazione che tende a revocare) direttamente sull’imposta, come (in funzione dell’imponibile) già specificamente definita nei confronti della società, e su di essa esclusivamente gravante, non comporta interferenza alcuna sulla situazione impositiva dei soci” (Cass. Sez. V, n. 27213/14);
6. nel merito, il motivo è fondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte per cui “in materia di agevolazioni fiscali per investimenti in aree svantaggiate, il carattere di “novità” del bene strumentale acquisito, richiesta dall’art. 8, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istitutiva di un corrispondente credito di imposta, è escluso nell’ipotesi di ristrutturazione di un immobile non proprio (nella specie, condotto in comodato gratuito decennale), in quanto detta agevolazione si applica solo in caso di acquisizione di un nuovo “bene” strumentale e tale non può ritenersi di per sé la ristrutturazione di un immobile, pur nell’ipotesi in cui il fatturato sia prodotto nei locali (di terzi) oggetto dell’investimento” (Cass. Sez. V, 22693/13; conf. Cass. 28535/13, 15184/16), a meno che sussista il requisito della “amovibilità” dei beni oggetto del nuovo investimento (ctr. Cass. 21813/16, 28535/13, 21411/12);
7. la sentenza va quindi cassata con rinvio, per nuovo esame alla luce dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, sez. distaccata di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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