CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 giugno 2017, n. 15983
Tributi – Accertamento – Studi di settore – Elementi difensivi – Minimo scostamento dallo studio di settore, inizio dell’attività, zona di esercizio dell’impresa, sconti/vendite promozionali, disagio della circolazione stradale – Omessa valutazione del giudice – Vizio di motivazione – Nullità sentenza
Rilevato che
Con sentenza in data 13 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 6428/8/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della A. srl contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES, IVA 2006.
La CTR osservava in particolare che l’atto impositivo impugnato non si fondava soltanto sullo scostamento del “dichiarato” dallo studio di settore, ma anche su dirette investigazioni dell’Ente impositore presso la società contribuente e comunque su di una base indiziaria ulteriore che non risultava smentita dalla parte appellata (peraltro contumace in secondo grado).
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.
L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.
La ricorrente ha presentato memoria.
Considerato che
Con il secondo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- vi è doglianza di vizio motivazionale, poiché la CTR ha omesso l’esame di fatti decisivi controversi (minimo scostamento dallo studio di settore, inizio dell’attività, zona di esercizio dell’impresa, sconti/vendite promozionali, disagio della circolazione stradale)
La censura è fondata.
Infatti, come denunciato, la sentenza impugnata non corrisponde allo standard del “minimo costituzionale” della motivazione della pronuncia giurisdizionale (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), posto che nella sua sbrigativa ed apodittica argomentazione ha completamente pretermesso ogni considerazione sugli elementi fattuali difensivi addotti in prime cure dalla ricorrente ossia in particolare le percentuali di scostamento dallo studio di settore, la zona di esercizio dell’impresa, gli effetti economici degli sconti/promozioni, i disagi nella circolazione stradale, dedicando soltanto un breve ed inconcludente accenno alla questione della data effettiva di inizio dell’attività.
Risultando quindi omesso l’esame di fatti decisivi e controversi, deve affermarsi appunto ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. che la CTR non ha assolto il suo obbligo di motivazione nel “minimo costituzionale”.
Il ricorso deve dunque essere accolto in relazione al secondo motivo, assorbito il primo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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