CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 giugno 2017, n. 16042
Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Crediti tributari – Notifica – Raccomandata con avviso di ricevimento – Principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario della notifica
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del DL n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, e che il controricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:
La CTR del Lazio — sezione staccata di Latina – con sentenza n. 3711/39/2014, depositata il 5 giugno 2014, non notificata, accolse l’appello proposto nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. dal sig. E.P. avverso la sentenza della CTP di Frosinone, che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente per l’annullamento delle cartelle di pagamento indicate in atti per crediti tributari di diversa natura, che il contribuente aveva impugnato per il tramite dì estratti di ruolo, avendo eccepito l’inesistenza della notifica delle stesse effettuata direttamente dall’agente della riscossione per mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 26, comma 1, ultima parte, del d.P.R. n. 602/1973.
Avverso la pronuncia della CTR Equitalia Sud S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
Il contribuente resiste con controricorso.
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto le cartelle di pagamento, spedite direttamente al destinatario dall’agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento affette da vizio insanabile di notifica.
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni d’inammissibilità del ricorso per cassazione formulate dal controricorrente.
L’eccezione d’inammissibilità del ricorso per tardività, sulla quale ha in particolare insistito il controricorrente nella memoria depositata in atti, è infondata.
Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione occorre infatti aver riferimento al tempo della consegna dell’atto da parte del ricorrente per la notifica, vigendo il noto principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario della notifica (tra le molte, più dì recente, Cass. sez. 5, 25 febbraio 2015, n. 3755).
Orbene, nella fattispecie in esame l’atto è stato consegnato dalla ricorrente per la notifica in data 17 gennaio 2015, allorché, tenuto conto del periodo di sospensione feriale nel testo dell’art. 1 della L. n. 742/1969 applicabile ratione tempotis non era ancora decorso il termine lungo (semestrale) di cui all’art. 327 c.p.c. nel testo anch’esso applicabile ratione temporis dalla data del deposito della sentenza, avvenuto il 5 giugno 2014.
Peraltro è fondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto notificato a mezzo di messo comunale.
L’art. 62 del d. lgs. n. 546/1992 prevede, infatti, che al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali si applichino le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del summenzionato decreto.
Ne deriva l’inapplicabilità al ricorso per cassazione delle forme speciali di notifica, tra le quali quella a mezzo di messo comunale secondo il disposto dell’art. 16 del citato decreto, che afferiscono alle sole modalità dell’instaurazione del contraddittorio dinanzi alle commissioni tributarie., mancando nella fattispecie il requisito dell’attività di trasmissione da parte di soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività (cfr., più di recente, Cass. sez. 5, 28 ottobre 2016, n. 21866 e, in generale , sui casi d’inesistenza della notifica del ricorso per cassazione, Cass. sez. unite 20 luglio 2016, n. 14716).
A ciò consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando precluso l’esame del motivo di ricorso addotto da parte ricorrente.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nel rapporto tra le parti costituite e si liquidano come da dispositivo, secondo nota specifica depositata, con distrazione in favore dell’avv. P., per dichiarato anticipo fattone, dovendosi altresì precisare che la richiesta di liquidazione delle spese anche per i gradi di merito è inammissibile, non essendosi doluto il controricorrente della disposta compensazione delle spese di lite con ricorso incidentale.
Nulla va statuito per le spese riguardo al rapporto processuale tra la ricorrente e l’Agenzia delle Entrate, che non ha svolto difese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.290,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 50,00 ed agli accessori di legge, se dovuti, con attribuzione in favore dell’avv. P.P., difensore del controricorrente, per dichiarato anticipo fattone.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13.
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