CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 giugno 2017, n. 16043
Tributi – Accertamento – Notifica atto – Irriperibilità del destinatario – Art. 60, d.P.R. 600/1973 – Applicabilità
Rilevato che
Con sentenza in data 28 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da M.T. avverso la sentenza n. 22342/16/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento e l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF, IVA ed altro 2006. La CTR osservava in particolare che la procedura notificatoria dell’ atto impositivo “presupposto” della cartella di pagamento contestualmente impugnata doveva considerarsi ritualmente avvenuta, sia in relazione alle previsioni di cui all’art. 60, d.P.R. 600/1973 sia in relazione a quelle di cui all’art. 26, d.P.R. 602/1973.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.
Resistono con controricorso sia l’Agenzia delle entrate sia l’Agente della riscossione Equitalia Sud spa.
Il ricorrente ha presentato memoria.
Considerato che
Con il primo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 140, 148, secondo comma, cod. proc. civ., 60, primo comma, lett. e), d.P.R. 600/1973, poiché la CTR ha ritenuto correttamente applicata al caso di specie la procedura notificatoria speciale prevista in caso di c.d. “irreperibilità assoluta” del destinatario dell’atto impositivo notificando, in luogo della diversa procedura prevista nel caso della c.d. “irreperibilità relativa” che affermava invece essere aderente alla concreta situazione oggetto della lite.
La censura è infondata.
Va rilevato che, con giudizio di fatto non ulteriormente sindacabile in questa sede, il giudice tributario di appello ha, puntualmente ed articolatamente, argomentato circa la irreperibilità “assoluta” del M. quale constatata dal messo speciale notificatore.
In particolare la CTR ha accertato che detto operatore di notifica è acceduto ad un primo indirizzo in Roma e poi, previa verifica anagrafica, in un secondo, ove però non ha trovato alcuna “traccia” del destinatario della notifica, indi ha proceduto secondo le previsioni di cui all’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. 600/1973. Il primo accertamento di fatto risulta peraltro asseverato dalla relata di notifica leggibile nell’allegato 3 al ricorso, ove appunto il messo speciale notificatore ha attestato che «In data 15.9.2011 alle ore 10.20 .. non ho potuto notificare il presente atto a M.T. in Piazza (…) e da informazioni assunte .. risulta trasferito». Tale attestazione non è mai stata impugnata con querela di falso, come evidentemente necessario al fine di inficiarne l’efficacia probatoria rilevata dal giudice tributario di appello.
La CTR peraltro, con valutazione meritale anch’essa non sindacabile in questa sede, ha anche coerentemente e conseguenzialmente risposto sulla connessa questione della validità della variazione di residenza anagrafica in quel periodo di tempo effettuata dal contribuente, escludendone l’efficacia in termini di opponibilità all’Agenzia fiscale, poiché la notifica doveva considerarsi avvenuta prima dello scadere del termine di giorni 30 previsto dall’art. 60, terzo comma, d.P.R. 600/1973, rilevando in fatto – lo si ripete, insindacabilmente trattandosi della notifica di un atto amministrativo e quindi di un “fatto preprocessuale” – che il secondo tentativo di notificazione è avvenuto il 10 ottobre 2011, mentre il M. ha variato la propria residenza anagrafica nel Comune di Roma il 16 settembre 2011. Ciò è pacificamente avvenuto dopo che (13 settembre 2011), a seguito del primo infruttuoso accesso, il messo notificatore aveva effettuato l’occorrente verifica anagrafica accertando che il contribuente risiedeva sempre in Roma, via (…) ove poi ha effettuato il secondo, pure infruttuoso, accesso.
Tale valutazione risulta corretta sotto il profilo giuridico.
Vi è infatti da riaffermare che «In tema di notificazione degli atti in materia tributaria, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi dell’art. 60, primo comma, lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, deve effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune; la notificazione ai sensi della predetta disposizione può essere tuttavia ritenuta valida anche nell’ipotesi in cui risulti “a posteriori” che il trasferimento era intervenuto nell’ambito dello stesso comune, sempre che al momento della notificazione, nonostante le ricerche effettuate nell’ambito dello stesso comune dal messo notificatore (la cui sufficienza va valutata dal giudice di merito con apprezzamento sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo motivazionale), permanessero ignoti il nuovo indirizzo ed il relativo comune per circostanze non addebitabili né opponibili all’Amministrazione, ad esempio, per il decorso di un termine troppo breve tra il trasferimento e la notificazione e/o l’inottemperanza del contribuente agli oneri posti a suo carico dalla disciplina in materia di mutamenti anagrafici» (Sez. 5, Sentenza n. 1440 del 22/01/2013, Rv. 624960 – 01).
Con il secondo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – il ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione dell’art. 26, d.P.R. 602/1973, poiché la CTR ha ritenuto valida la notificazione della cartella esattoriale impugnata a mezzo posta direttamente da parte dell’Agente della riscossione.
La censura è infondata.
E’ principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e va dunque confermato che «In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione» (Sez. 5, n. 6395 del 2014).
La sentenza impugnata è univocamente conforme a tale indirizzo nomofilattico e neanche per tale ragione merita cassazione.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000 per ciascuna parte, oltre euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge per Equitalia Sud spa e oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia delle entrate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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