CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 giugno 2017, n. 16046

Tributi – Imposta di registro – Accertamento – Successione – Valore terreno agricolo

Rilevato

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che G.S., A.S., R.S., A.S., F.S. e R.S. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che, in sede di rinvio, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso un avviso di accertamento in rettifica riguardante l’Imposta di registro relativa al valore di un terreno avuto in successione per l’anno 2001;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che, nella specie, il terreno non poteva considerarsi agricolo, passibile di valutazione automatica, ma era stato correttamente valutato dall’Ufficio, ai sensi dell’art. 51 DPR n. 131/1986;

Considerato

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si deduce “nullità per omesso esame del punto decisivo, motivazione assolutamente mancante in relazione all’art. 360 comma 1° nn. 3 e 4 c.p.c. Violazione degli artt. 1306 comma 2° c.c. e 3 e 53 Cost.”;

che i ricorrenti lamentano la mancata estensione dei giudicati favorevoli relativi all’avviso di rettifica oggetto d’impugnativa, formatisi con il passaggio in giudicato delle sentenze nn. 15/45/2007, 16/45/2007 e 17/45/2007 emesse dalla CTR di Napoli il 01/02/2007 e depositate il successivo 14 febbraio, che avevano annullato l’avviso di liquidazione n. 20011V000859000, notificato il 24/04/2004; che l’intimata non si è costituita;

che il motivo di ricorso è inammissibile, per una duplice ragione;

che, per un verso, in tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., mentre il secondo presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Sez. L, n. 13866 del 18/06/2014);

che, d’altronde, nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall’altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Sez. 5, n. 18021 del 14/09/2016);

che, per altro verso, sono le stesse parti ricorrenti a ricordare – nella parte narrativa dell’odierna impugnazione – che le sentenze della CTR campana, di cui chiedono l’estensione, sono divenute irrevocabili a seguito delle sentenze della Suprema Corte nn. 3773/2011, 3774/2011 e 3775/2011; che, pertanto, l’estensione del giudicato di tali sentenze avrebbe dovuto essere richiesta tempestivamente già in sede di rinvio e, prima ancora, all’udienza del 20 marzo 2013 presso la Suprema Corte (che annullò con rinvio i processi ora oggetti di giudizio);

che, infatti, in tema di solidarietà tributaria, l’eccezione di estensione del giudicato favorevole intervenuto nei confronti del condebitore solidale per ragioni non meramente personali può essere proposta nel corso del giudizio di legittimità a condizione che si sia formato dopo la conclusione del processo di appello e che la parte provveda a dedurre tempestivamente i fatti “nuovi” sopravvenuti, sicché l’eccezione è preclusa, e il motivo d’impugnazione è inammissibile, se il giudicato sia intervenuto nelle more del giudizio d’appello senza tempestiva deduzione in quella sede (Sez. 6 – 5, n. 25401 del 17/12/2015; Sez. 5, n. 8816 del 01/06/2012; Sez. 5, n. 14696 del 04/06/2008);

che, in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile (Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017);

che a tale declaratoria non segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancata attività difensiva di quest’ultima;

che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.