CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 giugno 2017, n. 16047
Tributi – Imposta di registro – Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica – Termine prescrizionale o decadenziale
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che A.V. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli.
Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione del contribuente avverso la cartella di pagamento imposta di registro, in relazione all’anno 2000;
che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato che la notificazione dell’avviso di accertamento era stata eseguita in conformità alle norme di legge, nella formulazione antecedente alle pronunzia della Corte Costituzionale nn. 3/2010 e 258/2012;
Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi;
che, attraverso il primo, il Veneruso assume la violazione di legge degli artt. 136 Cost., 139 e 140 c.p.c., 26 DPR n. 602/1973, ai sensi dell’art. 360 nn. 3, avendo la CTR ritenuto che l’intervento della Consulta avrebbe avuto efficacia solo per il futuro, laddove le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale avrebbero avuto effetto retroattivo;
che, col secondo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all’art. 76 DPR n. 131/1986, difetto di motivazione su un fatto decisivo e controverso nonché omessa pronunzia e violazione di legge in relazione all’art. 112 c.p.c.: una volta accertata l’invalidità della prima notifica, la CTR avrebbe dovuto pronunziarsi sul merito;
che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso; che il primo motivo è fondato;
che le sentenze di accoglimento di un’eccezione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l’unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito. Possono, peraltro, legittimamente ritenersi “esauriti” i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge (Sez. 5, n. 10761 del 10/05/2006); che fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati dalla norma dichiarata incostituzionale sono sub judice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto (Sez. 5, n. 10528 del 28/04/2017); che, nella specie, la possibilità di impugnare l’atto presupposto esclude che il rapporto, inteso nel suo complesso di atti prodromici e successivi, possa definirsi esaurito; che il secondo motivo resta assorbito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinché si attenga ai principi sopra indicati, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 marzo 2021, n. 6499 - La notifica della cartella, disciplinata dall'art. 25 del DPR 602/73, è atto di esercizio del diritto di credito, idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale: dal momento della…
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16986 depositata il 25 maggio 2022 - La cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 2095 depositata il 24 gennaio 2023 - Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni, in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26681 depositata il 15 settembre 2023 - In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così…
- Corte di Cassazione sentenza n. 30718 depositata il 18 ottobre 2022 - La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c.) che non coincide con il momento in cui può procedersi ad esecuzione forzata, mentre la…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 17234 depositata il 15 giugno 2023 - Salvo che specifiche disposizioni di legge non dispongano diversamente, il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…