CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 novembre 2017, n. 28238

Pensione di vecchiaia – Presupposto – Anzianità assicurativa – Deroga di cui all’art. 2, co. 3, lett. b) D.Lgs. n. 503/1992 – Applicazione ai contratti a tempo parziale – Esclusione

Rilevato

1. che, con sentenza in data 3 febbraio 2011, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado, che ha accolto la domanda, proposta da A.M., volta ad ottenere la corresponsione della pensione di vecchiaia sul presupposto che l’art. 2, comma 3, lett. b) d.lgs. 503/1992 dovesse trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui l’assicurato avesse lavorato per l’intero, anno sia pure con contratto a tempo parziale;

2. che avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato a due motivi , al quale ha opposto difese M. A. con controricorso;

3. che il P.G. ha richiesto l’accoglimento del ricorso;

Considerato

4. che, con i motivi di ricorso, deducendo violazione dell’art. 2, comma 3, lett. b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (primo motivo) e degli art. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, anche in riferimento al D.P.R. 31 dicembre 1971, n.1403, I’INPS censura l’interpretazione data, dalla Corte territoriale, delle predette disposizioni;

5. che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;

6. che vanno confermati i principi già affermati da questa Corte, con le sentenze nn. 26753 del 2016, nn. 3044, 10510 del 2012 e 25205 del 2013, e ribadito il principio di diritto enunciato da Cass.10510/2012: «La deroga all’applicabilità del regime previdenziale introdotto con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, prevista, dall’art. 2, comma 3, lettera b) del citato decreto legislativo, per i lavoratori, con anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati, per almeno un decennio, per periodi inferiori all’intero anno solare (“di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare”), non è suscettibile di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva e non trova, pertanto, applicazione per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che, a parità delle altre condizioni richieste dalla norma, possano far valere una minore contribuzione per aver lavorato, per circa un decennio, per l’intero anno solare, con orario inferiore alle ventiquattro ore settimanali. Né la disposizione si appalesa in contrasto con il canone di ragionevolezza, atteso il consolidato insegnamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali, salvo il limite della ragionevolezza, è comunque rimessa alla discrezionalità del legislatore che può sempre intervenire, con leggi peggiorative, persino su trattamenti pensionistici in corso di erogazione» (da ultimo Cass. 26753 del 2016 alla cui motivazione si rinvia);

7. che, quanto alla possibilità di sperimentare, del testo legislativo in esame, un significato compatibile con quello costituzionale onde orientarne l’interpretazione (sì da pervenire ad un’interpretazione costituzionalmente orientata come tentato dalla Corte di merito), va rimarcato, con i citati precedenti di questa Corte, che qualsiasi interpretazione costituzionalmente orientata della normativa delegata non può essere svolta che sul solco tracciato dalla delega legislativa, a pena di conferire alla norma primaria delegata una forza normativa che essa intanto possiede in quanto l’esercizio della potestà legislativa, da parte dell’Esecutivo, si sia conformato alla delega legislativa e la lettura della disposizione così risultante si conformi alla costituzione senza forzarne o alterarne la vis normativa e la portata;

8. che, nelle richiamate sentenze, è stata già verificata anche la conformità, al canone costituzionale di ragionevolezza, della disposizione che non include altre categorie ritenute meritevoli di protezione giacché parimenti provviste di minor contribuzione benché occupate per l’intero anno solare, richiamando il consolidato insegnamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali, salvo il limite della ragionevolezza, è comunque rimessa all’ampia discrezionalità del legislatore nel bilanciamento dei diversi interessi contrapposti che può sempre intervenire, con leggi peggiorative, persino su trattamenti pensionistici in corso di erogazione (cfr., ex multis, Corte cost. n. 36 del 2012 e numerose altre; Cass. 9998/2009; Cass. 11947/2005; da ultimo anche Corte cost. n. 203 del 2014);

9. che, all’accoglimento del ricorso, segue la cassazione della decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originaria domanda;

10. che il recente consolidarsi del richiamato orientamento di legittimità consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; spese compensate dell’intero processo.