CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 novembre 2017, n. 28256
Programma di stabilizzazione – Scorrimento di altra graduatoria concorsuale – Progetti di ricerca finanziati da fondi privati o comunitari
Rilevato che
1. la Corte di Appello di Lecce ha riformato la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva respinto il ricorso dell’Azienda Sanitaria Locale BR volto a far accertare la legittimità dell’esclusione di A.I. dal programma di stabilizzazione deciso dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1657 del 15 ottobre 2007 e la conseguente insussistenza del diritto della I. alla proroga del contratto a termine intercorso con I’ Azienda;
2. la Corte territoriale ha evidenziato che l’appellata era stata assunta per svolgere i compiti connessi all’attuazione di uno specifico progetto regionale e, quindi, il suo impegno era legato ad esigenze del tutto temporanee e non rispondeva alla necessità di far fronte a carenze della dotazione organica del personale, sicché operava anche nella fattispecie l’esclusione prevista dal provvedimento della Giunta in relazione ai contratti stipulati per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati da fondi privati o comunitari o ai sensi dell’art. 12 bis del d.lgs. n. 502 del 1992;
3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A.I. sulla base di due motivi, ai quali non ha opposto difese I’ Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, rimasta intimata.
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di principi sanciti dalla Consulta» e deduce che erroneamente la Corte territoriale per escludere il suo diritto alla stabilizzazione ha richiamato la sentenza n. 42/2011 della Corte Costituzionale, che non rileva nella fattispecie, nella quale non si discute del rapporto fra scorrimento delle graduatorie concorsuali e stabilizzazione;
1.1. la I. aggiunge che il progetto in relazione al quale era stata assunta con contratto a tempo determinato non rientrava tra quelli di cui all’art. 12 bis del d.lgs. n. 502 del 1992, perché, come evidenziato dalla documentazione in atti, ed in particolare dalle delibere n. 1417/2007, n. 1657/2007 e 1582/2004, il progetto era stato varato a carico dei fondi sanitari nazionale e regionale previsti dall’art. 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996;
2. il secondo motivo lamenta «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio» ed evidenzia che il Tribunale aveva accertato che la I. aveva svolto attività avulsa dallo scopo e dagli obiettivi del progetto regionale, circostanza questa che doveva essere valorizzata dalla Corte territoriale perché non contestata in modo specifico dall’Azienda che si era limitata a richiamare le deliberazioni degli atti amministrativi, senza fare riferimento all’effettivo svolgimento del rapporto;
2.1. la ricorrente aggiunge che la delibera di Giunta n. 1657 del 2007 non opera alcuna differenziazione fra le causali sottese ai contratti a tempo determinato e, quindi, non richiede che le assunzioni siano state disposte per coprire posti vacanti della dotazione organica, tanto che equipara al contratto a termine quello di collaborazione coordinata e continuativa, richiedendo come unico requisito la sussistenza del rapporto alla data del 15 ottobre 2007;
3. preliminarmente va esclusa la invocata cessazione della materia del contendere in quanto questa presuppone l’eliminazione di ogni ragione di contrasto fra le parti e non può, quindi, essere configurata nella fattispecie solo perché la I. è stata recentemente assunta dall’Azienda Sanitaria, non in forza della stabilizzazione della quale qui si discute bensì per effetto dello scorrimento di altra graduatoria concorsuale;
4. il ricorso è inammissibile perché formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 nn. 3, 4 e 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ;
4.1. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo (Cass. 3.2.2015 n. 1926);
4.2. il ricorrente ha, quindi, l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato, mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la indicazione indiretta, accompagnata dalla specificazione della parte del documento alla quale corrisponde l’indiretta riproduzione;
4.3. detto onere non è stato assolto nella fattispecie perché il ricorso non riporta il contenuto del contratto, degli ordini di servizio, degli atti deliberativi sui quali la I. fonda il diritto alla stabilizzazione né indica dove, quando e da chi detta documentazione è stata prodotta nel giudizio di merito;
5. la mancata costituzione dell’intimata esime dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità
6. non sussistono ratione temporis le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater dPR 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.
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