CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 novembre 2017, n. 28315
Tributi – IVA – Riscossione – Cartella esattoriale fondata su sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo – Termine di prescrizione generale ex art. 2953, del c.c.
Rilevato che
Con sentenza in data 22 gennaio 2016 la Commissione tributaria regionale del Veneto respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 985/6/14 della Commissione tributaria provinciale di Padova che aveva accolto il ricorso della B. Finanziaria srl contro la cartella di pagamento IVA ed altro 1991. La CTR osservava in particolare che la cartella esattoriale impugnata era illegittima poiché emessa oltre il termine decadenziale di cui all’art. 25, d.P.R. 602/1973.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
Le intimate società contribuente ed Equitalia Nord spa non si sono difese.
Considerato che
Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poiché la CTR ha ritenuto applicabile al caso di specie ed ai fini del giudizio sulla legittimità della cartella di pagamento impugnata il termine decadenziale previsto dall’art. 25, d.P.R. 602/1973, in luogo di quello prescrizionale ordinario previsto dall’art. 2953, cod. civ., trattandosi di pretesa fiscale basata sul giudicato formatosi nel contenzioso avente ad oggetto gli atti impositivi presupposti.
La censura è fondata.
Va ribadito che “In caso di notifica di cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953 c.c., perché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l’atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità, derivandone l’inapplicabilità del termine di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che concerne la messa in esecuzione dell’atto amministrativo e presidia l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l’interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all’iniziativa unilaterale dell’ufficio” (Sez. 5, Sentenza n. 16730 del 09/08/2016, Rv. 640965 — 01; conforme, Sez. 6-5, n. 19315 del 2017).
La sentenza impugnata, consapevolmente, si discosta dal principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale, essendo pacifico che nel caso di specie si tratti di un actio judicati avviata mediante la cartella esattoriale impugnata e non ravvisandosi conseguentemente ragione alcuna per applicare in via estensiva la ratio decidendi della sentenza n. 280/2005 della Corte costituzionale, afferendo tale pronuncia alla fattispecie, non assimilabile/comparabile, della riscossione avviata in assenza di un atto impositivo emesso all’esito di un controllo amministrativo “sostanziale” (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 26055 del 30/12/2015, Rv. 638295 – 01).
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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