CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 ottobre 2017, n. 25552
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Appello – Notifica del ricorso a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento – Mancato deposito dell’avviso di ricevimento – Inammissibilità dell’appello
Rilevato che
Con sentenza in data 28 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, respingeva l’appello proposto da P.C. avverso la sentenza n. 707/5/14 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di liquidazione IVA 2011. La CTR osservava in particolare che doveva confermarsi il giudizio meritale della CTP in ordine alla non spettanza delle agevolazioni “prima casa” (IVA ed imposta sostitutiva su prestiti a medio-lungo termine), trattandosi di una compravendita avente ad oggetto un immobile che, per la superficie superiore ai 240 mq. complessivi, era da considerarsi “di lusso” ex d.m. 1072/1969.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.
L’intimata Agenzia fiscale non si è difesa.
Considerato che
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
L’impugnazione è stata notificata all’Agenzia delle Entrate – sia presso la Direzione provinciale di Bergamo sia presso l’Avvocatura generale dello Stato (domiciliataria ex lege) – dal difensore del ricorrente direttamente a mezzo del servizio postale universale mediante spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento.
Della spedizione delle due raccomandate il ricorrente ha dato prova con il deposito delle copie delle relative ricevute; non altrettanto ha fatto per quanto riguarda gli avvisi di ricevimento delle raccomandate stesse che, fino al giorno nel quale si è tenuta l’adunanza, non risultano essere stati depositati.
Difettando quindi la prova della ricezione delle raccomandate e quindi del perfezionamento della procedura notificatoria dell’impugnazione, conseguentemente la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
Va infatti ribadito che:
– «La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo» (Sez. 2, Sentenza n. 13639 del 04/06/2010, Rv. 613239 – 01);
– «In tema di ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma dell’art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell’avviso stesso» (Sez. 5, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015, Rv. 636610 – 01).
Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’agenzia fiscale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pan a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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