CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 ottobre 2017, n. 25556
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento relativo a reddito da partecipazione per trasparenza in società di capitali – Pendenza del giudizio relativo alla società – Sospensione del distinto procedimento relativo al socio fino al passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società
Rilevato che
Con sentenza in data 2 dicembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 140/3/12 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che aveva accolto il ricorso di A.G. contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2004. La CTR osservava in particolare che, avendo in pari data confermato l’annullamento dell’accertamento nei confronti della A.A. srl, il cui reddito di partecipazione era oggetto dell’atto impositivo impugnato, non poteva che coerenziarsi a tale parallela/pregiudiziale decisione e quindi confermare l’annullamento anche di tale avviso di accertamento.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.
L’intimato non si è difeso.
Considerato che
Con il secondo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. – l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per l’omessa, necessaria, applicazione degli artt. 295, 337, cod. proc. civ., 39, d.lgs. 546/1992, poiché la CTR non ha sospeso il processo, nonostante la pendenza in pari grado della parallela e pregiudiziale/pregiudicante controversia riguardante il reddito societario della A.A. srl dal quale era desunto quello di partecipazione oggetto dell’atto impositivo emesso nei confronti del socio (al 98,20%) A.G..
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che «In tema di contenzioso tributario, in caso di pendenza separata di procedimenti relativi all’accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, quest’ultimo giudizio deve essere sospeso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 295 cod. proc. civ., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituendo l’accertamento tributano nei confronti della società un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, e non ricorrendo, come per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23323 del 31/10/2014, Rv. 633099 – 01).
La sentenza impugnata chiaramente collide con tale principio di diritto, avendo deciso il merito dell’appello, invece che disporre la sospensione del processo in attesa dell’esito della controversia pregiudicante concernente il (maggior) reddito societario accertato per l’annualità fiscale de qua nei confronti della partecipata A.A. srl.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al secondo motivo, assorbiti il primo ed il terzo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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