CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 ottobre 2017, n. 25667
Cartella di pagamento – Contributi previdenziali – Indicazione di un termine di impugnazione superiore a quello previsto dalla legge – Ricorso giurisdizionale proposto oltre il termine di legge, ma entro il termine più lungo indicato nella cartella – Ammissibilità
Rilevato
1. che, con sentenza in data 1° agosto 2011, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l’opposizione, proposta dalla s.r.l. M.M. s.r.l., alla cartella esattoriale per il pagamento della somma di euro 68.366,95 a titolo di contributi per gli anni 1996-1999;
2. che avverso tale sentenza la s.r.l. M.M. s.r.l. ha proposto ricorso affidato ad un motivo, al quale hanno opposto difese l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ed Equitalia Sud s.p.a., con controricorso;
3. che il P.G. ha richiesto l’accoglimento del ricorso;
Considerato
4. che, deducendo violazione di legge (artt. 184-bis, 153, secondo comma, cod.proc.civ., e art. 3, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241), la parte ricorrente censura la statuizione di inammissibilità dell’opposizione, emessa da entrambi i giudici di merito, per decorso del termine di 40 giorni, contemplato dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 46/1999, reputando priva di rilievo l’erronea indicazione, enunciata nella cartella di pagamento opposta, del diverso termine di 60 giorni, nella specie rispettato, per impugnare l’atto, notificato dal Concessionario della riscossione, per conto dell’INPS;
5. che il ricorso è fondato;
6. che questa Corte ha già ritenuto, anche in riferimento a provvedimenti giudiziali recanti la fissazione di un termine superiore per adempimenti per i quali sia prescritto, per legge, un termine massimo inferiore, che rendere in ogni caso applicabile il termine massimo porrebbe la norma in contrasto con il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., scaricando sulla parte le conseguenze dell’errore di diritto commesso dal giudice (cfr., fra le altre, Cass. n. 7368/2000 e, da ultimo, Cass. n. 10840/2017);
7. che la sentenza n. 86/1998 della Corte costituzionale ha ritenuto (in un caso di opposizione a ordinanza-ingiunzione) che, ove l’amministrazione abbia erroneamente indicato un termine superiore a quello di legge per la proposizione del ricorso in via giurisdizionale, vale tale ultimo termine e già non quello fissato dal legislatore;
8. che, analogamente, la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di irrogazione di sanzioni amministrative alla stregua della legge n. 689 del 1981, ha statuito, per l’ipotesi in cui manchi, nell’ordinanza – ingiunzione, l’indicazione del termine per ricorrere al giudice a mente dell’art. 22 stessa legge, l’inapplicabilità di preclusioni ai danni della parte (cfr., fra le altre, Cass. 29 ottobre 2004, n. 21001; Cass. 25 luglio 2000, n. 9725; Cass. 7 giugno 2000, n. 7670; Cass. 13 settembre 1997, n. 9080);
9. che, del pari, Cass. 31 maggio 2006 n. 12895, intervenendo ancora in tema di sanzioni amministrative e di omessa o erronea indicazione nell’ordinanza-ingiunzione (o, in sua mancanza, nella cartella di pagamento) del termine per proporre l’opposizione e dell’autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, ha escluso la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni non consentano l’adeguata identificazione dell’autorità cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi;
10. che, inoltre, sulla natura amministrativa della cartella esattoriale e, quando non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, sull’obbligo di motivazione in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, in applicazione dei principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla legge n. 241 del 1990, art. 3, si è da ultimo pronunciata questa Corte, con la sentenza 19 aprile 2017, n. 9799;
11. che, in applicazione, nella specie, degli esposti principi, l’errore di diritto commesso dall’amministrazione ha ingenerato un errore scusabile nel destinatario della cartella esattoriale, tale da far sorgere il ragionevole affidamento riguardo al diverso e maggiore termine indicato dall’Autorità competente;
12. che, conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, per l’esame dell’opposizione e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.