CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 settembre 2017, n. 22482
Tributi – ICI – Soggetti passivi – Consorzi di bonifica – Obbligo di pagamento su beni immobili demaniali affidati – Sussiste
Massima:
La relazione tra il consorzio ed i beni (nel caso di specie beni di pertinenza dei canali demaniali di irrigazione) non può essere considerata come mera detenzione da parte dell’Ente. Infatti quest’ultimo possiede i beni demaniali in quanto gli sono affidati in uso dalla “legge” – in qualità di soggetto obbligato alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere – mentre i contributi a carico dei proprietari sono esigibili come oneri reali.
Ritenuto che
Il Comune di Saluggia notificava a C.C.C. un avviso di accertamento in relazione agli anni di imposta 2004 – 2005 – 2006 – 2007, per maggiori imposte comunali relative a fabbricati ubicati nel predetto comune. C.C.C. proponeva ricorso innanzi alla CTP di Vercelli, deducendo di non essere soggetto passivo agli effetti dell’ICI, in quanto semplice consegnatario di opere pubbliche di bonifica e che gli immobili erano beni di pertinenza dei canali demaniali di irrigazione. La CTP respingeva il ricorso. La sentenza veniva appellata da C.C.C. innanzi alla CTR del Piemonte, che deduceva di non essere soggetto passivo dell’ICI in quanto non titolare di alcun diritto reale, né concessionario, né usurario degli immobili di proprietà della Regione Piemonte, ma soltanto detentore. La CTR accoglieva l’appello sostenendo che non era possibile sostenere che la parte appellante risultasse titolare di un diritto reale di godimento degli immobili, dovendosi configurare un semplice rapporto di detenzione. Il Comune di Saluggia propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo un solo motivo. Si è costituito con controricorso la C.C.C., illustrato con memorie.
1. La controversia concerne l’assoggettamento, o meno, dei consorzi di bonifica ad imposta ICI, quanto ai beni demaniali di cui essi consorzi dispongono per l’espletamento delle loro attività istituzionali.
Considerato che
2. Con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: « Violazione e mancata applicazione dell’art. 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; denunzia ai sensi dell’art. 62 Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ.», atteso che la sentenza va cassata per violazione e/o falsa applicazione di legge, nonché per carente motivazione, laddove nega la qualità di possessore e di titolare di un diritto reale d’uso, ex art. 1, comma 2, e 2, comma 2 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504, in capo a C.C.C. dei beni immobili demaniali di proprietà della Regione Piemonte.
3. Il ricorso è fondato, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni:
a) La questione dell’assoggettamento dei consorzi di bonifica all’ICI è stata risolta da questa Corte, con l’affermazione del seguente principio: « In tema di imposta comunale sugli immobili, i beni demaniali nella disponibilità dei consorzi di bonifica per l’espletamento della loro attività istituzionale sono assoggettati all’imposta, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, trattandosi di beni non meramente detenuti dai consorzi ma da questi posseduti in quanto loro affidati in uso per legge in qualità di soggetti obbligati alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere realizzate per finalità di bonifica e di preservazione idraulica» (Cass. n. 19053 del 2014, Cass. n. 22904 del 2014);
b) Secondo l’indirizzo espresso dalla Corte, non può sostenersi che, ai fini ICI, il consorzio di bonifica sia da considerarsi mero detentore degli immobili demaniali. Il rapporto tra i consorzi di bonifica e i beni del demanio loro affidati è declinabile secondo lo schema della concessione a titolo gratuito; ed è un rapporto basato sulla stessa legge istitutiva dei consorzi (il r.d. n. 215 del 1933), in correlazione con la funzione specifica, ivi loro assegnata, di “esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica” (art. 54 del r.d. cit.).
c) I consorzi possiedono i beni demaniali in quanto quei beni solo loro affidati in uso per legge, in qualità di soggetti obbligati alla esecuzione, manutenzione ed esercizio, delle opere realizzate per finalità di bonifica e di preservazione idraulica. Ne consegue che la relazione tra il consorzio ed i beni, avente titolo nella legge, non può essere relegata nell’alveo della detenzione mera, come d’altronde è indirettamente confermato dall’essere i relativi contributi (alla spesa di esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche) considerati esigibili dai consorzi stessi come oneri reali sui fondi dei contribuenti (art. 21 del r.d. n. 215 del 1993). Il possesso è, quindi, qualificato dal titolo. A tale riguardo, questa Corte ha precisato che: «In tema di imposta comunale sugli immobili, i consorzi di bonifica sono concessionari dei beni demaniali loro affidati per l’espletamento della loro attività istituzionale e, quindi, soggetti all’imposta, ai sensi dell’art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» (Cass. n. 22904 del 2014); tali enti «sono concessionari “ex lege” degli impianti idrovori e non semplici incaricati alla loro manutenzione, come si desume dagli artt. 16, 18 e 100 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, per cui sono assoggettati all’imposta ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 30.12.1992, n. 504, come modificato dall’art. 8, comma 3, della legge 23.12.2000, n. 388» (Cass. n. 16867 del 2014).
4. La CTR non si è uniformata ai principi enunciati, avendo escluso la soggezione passiva all’ICI della C.C.C., non ravvisando un diritto reale di godimento dei beni, ma ritenendo configurato un semplice rapporto di detenzione.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Piemonte per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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