CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 settembre 2017, n. 22551
Tributi locali – TARSU – Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica – Contenzioso tributario
Ritenuto che
J.M.E. impugnava una intimazione di pagamento relativa a TARSU, anno di imposta 2000, assumendo la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta. La CTP di Roma accoglieva il ricorso. Equitalia Sud S.p.A. impugnava la sentenza innanzi alla CTR del Lazio, che rigettava l’appello, ritenendo non ammissibile la produzione documentale relativa alla prova della notifica della cartella di pagamento.
Equitalia Sud S.p.A. propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. La parte intimata non ha svolto difese.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando violazione dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., atteso che erroneamente la CTR ha escluso la possibilità per le parti di produrre documenti nuovi rispetto a quelli prodotti in primo grado.
2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando error in procedendo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Parte ricorrente deduce che la distorta lettura dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha indotto la CTR a non pronunciarsi sulla domanda di accoglimento dell’appello e di infondatezza delle eccezioni della contribuente, basate sulla asserita omessa notificazione della cartella di pagamento presupposta alla intimazione di pagamento.
3. I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, in quanto inerenti alla medesima questione, sono fondati.
L’art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 cod. proc. civ., atteso che, secondo l’indirizzo ampliamente condiviso da questa Corte: “In materia di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza” (Cass. n. 22776 del 2015).
Ne consegue che l’accoglimento dei motivi ripone sulla piana lettura dell’art. 58, comma 2 sopra menzionato che abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che, nel comma precedente, sottopone a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione ad altre fonti di prova.
La sentenza impugnata fa malgoverno dell’ormai consolidato principio enunciato, ritenendo l’inammissibilità in appello della documentazione relativa alla prova della notifica della cartella presupposta all’intimazione di pagamento, in quanto già disponibile.
4. Per i rilievi sopra espressi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26681 depositata il 15 settembre 2023 - In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così…
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16986 depositata il 25 maggio 2022 - La cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19074 - In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 6289 depositata l' 8 marzo 2024 - In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia, sezione n. 1, sentenza n. 239 depositata il 16 novembre 2022 - In tema di riscossione mediante cartella di pagamento, allorché il contribuente possa contestare sia la pretesa…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 giugno 2019, n. 16685 - Il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…