CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 settembre 2017, n. 22577
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza – Motivazioni
Rilevato che
1. l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza n. 20/18/09, resa dalla CTR per l’Emilia Romagna, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla P.S. s.r.l. in liquidazione, avverso l’avviso di accertamento emesso per IVA 1997;
2. l’accertamento aveva riguardato la presunta inesistenza delle fatture emesse dalla associazione B.K.C. nei confronti della P.S. s.r.l. per la cessione di spazi pubblicitari;
3. avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate formulando un motivo; la contribuente non ha articolato difese.
Considerato che
1. con l’unico motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione in riferimento alla presunta erronea valutazione della prova indiziaria dalla quale risulterebbe l’inesistenza delle transazioni tra la P.S. s.r.l. e la B.K.C.; assume la ricorrente che la CTR non avrebbe adeguatamente valorizzato una pluralità di elementi indiziari, quali la mancanza di un contratto scritto, la genericità delle prestazioni indicate in fattura, il fatto che i piloti della B.K.C. sostenevano in proprio le spese per l’attività sportiva;
1.1. Il motivo, risolvendosi in una contestazione di merito, va dichiarato inammissibile, atteso che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (Cass. n. 15489 del 2007);
1.2. nel caso di specie, la CTR ha reso una motivazione che, per quanto sintetica è immune dal vizio denunciato ex art. 360 n. 5 cod.proc.civ., atteso che ha dato atto degli elementi indiziari forniti dall’Agenzia delle Entrate, ritenendoli tuttavia non dirimenti a fronte dell’effettiva realizzazione di spazi pubblicitari e della cessione degli stessi da parte della P.S. s.r.l. ai propri clienti, come risultante da regolari fatture; la CTR precisa, altresì, che tale dato emerge dalla verifica della G.d.F. e le circostanze ivi indicate non sono contestate dalle parti; ne consegue che la CTR ha compiuto una corretta valutazione comparativa tra tutti gli elementi probatori in suo possesso, valorizzando una soluzione difforme da quella prospettata dall’Agenzia delle Entrate, ma che non è suscettibile di una rivalutazione di merito in sede di legittimità;
2. stante la mancata costituzione in giudizio della società intimata, non occorre dar luogo alla condanna al pagamento delle spese;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, nulla per le spese.
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