CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 agosto 2017, n. 20463

Tributi – ICI – Rimborso – Rettifica della rendita catastale per errore di fatto – Efficacia retroattiva della rettifica – Esclusione

Fatti e motivi della decisione

Rilevato che la società A. due monti di M.F. & C. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Abruzzo indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dalla contribuente, confermando la legittimità del diniego di rimborso di ICI per gli anni dal 2007 al 2011;

Rilevato che nessuna difesa ha depositato il Comune di Ateleta;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell’art. 18 c. 3 l. n. 388/2000 e dell’art. 74 l. n. 342/2000, deducendo che la retrodatazione della rettifica della rendita, sollecitata attraverso la procedura DOCFA, dipendeva da un errore di fatto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, giustifica pienamente la retrodatazione della rendita e, conseguentemente, il diritto al rimborso del tributo corrisposto sulla base della rendita determinata in modo erroneo;

Considerato che il motivo va rigettato, ove si consideri che i principi affermati da questa Corte – secondo i quali le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall’anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali non si applicano quando si tratti di modifiche dovute a “correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all’ufficio dal contribuente” (18023/2004; Cass. n. 15560/2009, Cass. n. 25328/2010) non possono trovare applicazione al caso di specie, riferendosi tale indirizzo al caso in cui tale errore di fatto sia compiuto dall’ufficio e risulti evidente e incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio – cfr. Cass. n. 3168/2015, invece nel caso di specie risultando che il preteso errore che ha originato il procedimento DOCFA di rettifica della rendita catastale sarebbe stato commesso dai contribuenti;

Considerato che il ricorso va conseguentemente rigettato, dandosi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del dPR n. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del dPR n. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.