CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 agosto 2017, n. 20466
Tributi – IVA – Accertamento fiscale – Fatture soggettivamente inesistenti
Fatti di causa
Il Fallimento Computer Support Itaicard srl propone ricorso per revocazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza n. 18939/2015 della Corte Suprema di Cassazione, depositata in data 24/09/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di accertamento emesso, per IVA, dovuta in relazione all’anno d’imposta 2002, a seguito di rettifica dell’ammontare degli acquisti e delle operazioni imponibili dichiarate, per illegittima detrazione dell’imposta, a fronte di fatture soggettivamente inesistenti a fini IVA, – è stata cassata la sentenza della C.T.R. impugnata, nei limiti del motivo quinto, accolto, respinti i motivi primo, secondo e terzo e dichiarato inammissibile il motivi quarto (implicante vizio di insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, stante la mancata individuazione nel motivo di un fatto controverso, preclusa alla Corte una diversa valutazione in fatto, avendo i giudici della C.T.R. sufficientemente motivato in ordine alla irrilevanza della documentazione probatoria offerta, proveniente dalla stessa “società inesistente” ovvero dalla società c.d. cartiera, partecipante alla frode carosello).
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c.. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Ragioni della decisione
1. Il Fallimento ricorrente lamenta, con unico motivo, la svista percettiva posta in essere dalla Corte nell’avere dichiarato
inammissibile il quarto motivo di ricorso, non avendo s giudici rilevato che la documentazione prodotta dalla contribuente, nei giudizio di merito, consisteva in fatture provenienti da altri operatori di mercato, al fine di dimostrare che i prezzi praticati nella fornitura della ditta C. (c.d. società cartiera) erano “in linea con quelli di mercato”, cosicché la contribuente non poteva essere ritenuta consapevole del fatto che le operazioni erano soggettivamente inesistenti.
2, La censura è inammissibile.
L’errore revocatorio, previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc, civ deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della rilevabilita sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio,, senza che si debba, perciò, ricorrere all’utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi.
Questa Corte (Cass. 17443/2008) ha chiarito che “l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti ai suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabiiità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali”.
Questa Corte (Cass. 10466/2011) ha quindi chiarito che “in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice dei fatto ed incorra in errore meramente percettivo non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perché in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso deve escludersi che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un “fatto” ai sensi dell’’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., potendo configurare l’eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un “error in procedendo” ovvero “in iudicando”, di per se insuscettibili di denuncia ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. (Cass.5221/2009).
In ordine alla ritenuta inammissibilità di un motivo di ricorso, sempre questa Corte (Cass. 14608/2007) ha affermato che, presupponendo l’errore revocatorio, in tema di revocazione delle sentenze della Corte d¡ cassazione, “un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere a ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione”, non è possibile configurarsi “errore revocatorio nei giudizio espresso dalia sentenza di legittimità impugnata sulla violazione dei principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dai giudice d’appello” (conf. Cass. 9835/2012).
3. Non può essere accolta neppure la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, formulala con riguardo alla fase rescissoria dei giudizio, trattandosi di questione attinente al merito, già deciso da questa Corte con la sentenza oggetto di revocazione, ed essendo, peraltro, l’eventuale contrarietà all’ordinamento eurounitario non prevista quale causa di revocazione delle sentenze di questa Corte. Questa Corte, anche di recente, ha affermato che ‘il diritto dell’Unione europea, così come costantemente interpretato dalla Corte di Giustizia, non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali incerne da cui deriva l’autorità di cosa giudicata di una decisione, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione dei diritto comunitario da parte di tale decisione, salva l’ipotesi, assolutamente eccezionale, di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno, ovvero di pratica impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario. Pertanto, qualora il ricorso per cassazione sia inammissibile (nella specie, in quanto redatto mediante integrale riproduzione di una serie di documenti, con brevissima narrazione riassuntiva e motivi non preceduti da alcuna esposizione sommaria dei fatti; e la sentenza impugnata sia conseguentemente passata in giudicato, non è consentito il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia” (Cass.2046/2017).
4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali dei presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.000,0 titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.
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