CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 dicembre 2017, n. 31077
Tributi – Contenzioso tributario – Impugnazione cartella di pagamento – Difetto di motivazione – Pronuncia di annullamento – Appello su questione diversa – Pronuncia di inammissibilità – Ricorso in Cassazione – Formazione giudicato
Considerato che
1. la Agenzia delle Entrate, vistasi rigettare dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 110/20/2011 del 26 ottobre 2011, l’appello proposto contro la decisione di prime cure, in ragione del fatto che l’impugnazione aveva prospettato eccezioni nuove e come tali, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, inammissibili, ha chiesto la cassazione della suddetta sentenza per dedotta violazione dell’art. 57, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.;
2. si legge nella sentenza che la società P. aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo ex art. 36-bis d.P.R. 600/73, che, nella contumacia dell’ufficio, la cartella era stata annullata dalla Commissione Tributaria Provinciale perché assolutamente priva dì motivazione e perché relativa a pretese omissioni o pretesi ritardi nell’adempimento di obblighi tributari per i quali la contribuente aveva chiesto il condono ex art. 9 – bis, L. 289/2002 e malgrado non risultasse esservi stato alcun atto di diniego del condono stesso da parte dell’Ufficio e che, infine, “avverso detta decisione [di primo grado] ha proposto appello l’ufficio rilevando che il condono non era applicabile perché non erano state pagate tutte le rate”;
3. la Procura Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
4. l’intimata società P. resiste con controricorso;
Ritenuto che
5. l’Agenzia niente lamenta riguardo al fatto che la Commissione Tributaria Regionale abbia affermato – contrariamente a quanto riportato nel ricorso – che l’appello è stato centrato unicamente contro le affermazioni della Commissione Provinciale relative al condono e non anche contro l’affermazione relativa al difetto di motivazione della cartella e pertanto, in difetto della deduzione di errore “in procedendo” e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sulla statuizione della Commissione Provinciale relativa al difetto di motivazione è sceso il giudicato, con la conseguenza finale che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse (art. 100 c.p.c.). Infatti, anche ipotizzando che il motivo fatto valere (v. sopra, punto 1 e punto 2, ultima parte) sia fondato e che quindi la sentenza impugnata debba essere cassata per avere la Commissione Regionale erroneamente respinto (rectius: ritenuto inammissibile), ai sensi dell’ art. 57 d.lgs. 546/92, l’appello centrato sulla questione del condono, resterebbe fermo l’annullamento della cartella per effetto della statuizione ormai definitiva della Commissione Provinciale;
6. le spese del merito devono essere compensate mentre le spese del presente giudizio di legittimità devono seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 110/20/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 26 ottobre 2011;
compensa le spese del merito;
condanna la Agenzia delle Entrare a rifondere alla società a responsabilità limitata P., le spese di causa, liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre spese forfetarie, Iva, cpa di legge.
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