CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 dicembre 2017, n. 31080

Rapporto di agenzia – Violazione del patto di non concorrenza da parte dell’agente – Recesso dal rapporto – Giusta causa insussistente – Mancato preavviso – Diritto all’indennità risarcitoria – Sussiste

Rilevato

1. che la Corte di appello di Bologna, pronunziando sull’appello principale di G.F. e sull’appello incidentale di S.Z. s.p.a., ha confermato la sentenza di primo grado con la quale erano state respinte la domanda del F., ex agente della S.Z. s.p.a., intesa alla condanna della società preponente al pagamento della complessiva somma di € 29.500,00, oltre accessori, per pretese a vario titolo fondate sul pregresso rapporto di agenzia e la domanda riconvenzionale della società intesa alla condanna del F. al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, ferma la condanna dell’agente al pagamento della penale prevista in contratto quale conseguenza della violazione del patto di non concorrenza;

1.1. che in relazione alla indennità sostitutiva del preavviso, unica questione ancora rilevante, il giudice di appello ha osservato che dalla prova orale era emerso che l’agente, mentre prendeva contatti per assumere incarico analogo presso altra società, in regime di concorrenza con la preponente, aveva avallato il disappunto della clientela in ordine al prodotto della S.Z. s.p.a. , disappunto tradottosi nel passaggio della clientela proprio alla nuova società preponente, con acquisto del nuovo prodotto commercializzato dallo stesso F.; che l’accertato agevole passaggio di clientela costituiva sintomo di insoddisfazione della clientela verso il prodotto della S.Z. e rendeva legittima l’aspirazione dell’agente alla ricerca di un contesto commerciale più soddisfacente di talchè il recesso dal rapporto di agenzia risultava legittimo, dovendosi escludere che il F. come richiesto dalla S. con la riconvenzionale dovesse essere penalizzato per tale motivo; ciò tuttavia non comportava l’automatico riconoscimento della esistenza di una giusta causa alla base delle dimissioni dell’agente, giusta causa non solo non formalmente dedotta in ricorso, ma meramente eccepita in risposta alla memoria di controparte e neppure oggetto di specifica prova; che le suesposte considerazioni in ordine alla legittima decisione di dimettersi per le evidenti difficoltà del mercato, supportavano la conferma della decisione anche nei confronti dell’appellante incidentale; .

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la S.Z. s.p.a., sulla base di tre motivi; che l’intimato ha resistito con tempestivo controricorso con il quale ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso per cassazione in quanto proposto decorso il termine semestrale prescritto dall’art. 327 cod. proc. civ. e la violazione dell’art. 77 cod. proc. civ., per non avere parte ricorrente documentato i poteri rappresentativi in capo al soggetto che, in nome e per conto della società, aveva conferito la procura al difensore; che parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.;

Considerato

1. che è invalida la nuova costituzione degli Avv.ti M. e C., avvenuta con comparsa separata anziché con procura notarile, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado nel 2006;

2. che con il primo motivo di ricorso si censura la decisione per contraddittorietà della motivazione ravvisabile, in sintesi, nell’avere il giudice di appello affermato da un lato la legittimità del recesso del F. dal rapporto di agenzia e dall’altro ritenuto che tale considerazione non comportava, quale effetto automatico, che le dimissioni del F. fossero sorrette da giusta causa;

3. che con il secondo motivo di ricorso si deduce motivazione insufficiente e contraddittoria nonché violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. per avere il giudice di appello ravvisato una giusta causa di recesso in relazione ad un presunto calo delle vendite del prodotto commercializzato dalla S.Z., dato questo non suffragato dalla documentazione in atti che si assume del tutto obliterata dal giudice di appello; si censura, inoltre, la decisione per avere, in violazione della regola sulla distribuzione dell’onere probatorio e sulla base di un ragionamento presuntivo affidato a elementi privi dei prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza, ritenuto assolto dal F. l’onere della prova relativo alla sussistenza della giusta causa di recesso;

4. che con il terzo motivo si deduce falsa applicazione dell’art. 2119 cod.civ. nonché omessa motivazione su punto decisivo, censurandosi, in sintesi, la decisione per avere ritenuto la sussistenza della giusta causa del recesso del F. pur in assenza di tempestiva contestazione della circostanza da parte di questi (che si era limitato ad eccepirla nella memoria di costituzione avverso la domanda riconvenzionale della società) e per avere affermato la legittimità del recesso senza tuttavia compiere il giudizio valutativo richiesto dall’art. 2119 cod. civ.;

5. che è infondata la preliminare eccezione di tardività del ricorso per cassazione, trovando nel caso di specie applicazione, in ragione della data di deposito del ricorso introduttivo (27.3.2006 – v. controricorso, pag. 2), anteriore al 4 luglio 2009, il termine annuale di impugnazione (Cass. 14627/2015);

6. che è altresì infondata la eccezione relativa al difetto di prova dei poteri rappresentativi in capo al soggetto che per conto della società ricorrente ha conferito il mandato difensivo in quanto tali poteri sono documentati dalla delibera in data 21.4.2011, corrispondente a quella depositata con il ricorso per cassazione, anche se, per evidente errore materiale, viene indicata come prodotta la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 settembre 2009 ;

7. che il primo motivo di ricorso è fondato;

7.1. che occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel contratto di agenzia, analogamente a quanto previsto nei rapporti di lavoro privi di stabilità, ove non ricorra l’ipotesi della giusta causa, la parte che recede è obbligata a darne preavviso nel termine stabilito ai sensi dell’art. 1750 cod. civ. rimanendo tenuta, in caso di mancato preavviso, al risarcimento del danno derivante da tale omissione (Cass. 21279/2010) ;

7.2. che è stato altresì precisato che, in assenza di espressa previsione relativa alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, trova applicazione in via analogica l’istituto del recesso per giusta causa di cui all’art. 2119 cod. civ. (Cass. 11728/2013, 14771/2008);

7.3. che secondo la giurisprudenza di questa Corte il vizio di contraddittoria motivazione sussiste allorquando le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi cioè l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione (v. tra le altre, Cass. 17076/2006, 11918/2003);

7.4. che nel caso di specie sussiste obiettiva inconciliabilità logico- giuridica tra l’affermazione del giudice d’appello secondo il quale, in sintesi, il recesso del F. era legittimo e quindi non doveva essere penalizzato, come, invece, richiesto dalla società in via riconvenzionale, e la successiva affermazione che questo non determinava, in via automatica, la esistenza di una giusta causa delle dimissioni per cui la sentenza di primo grado, anche sotto questo aspetto, andava confermata; sussiste, inoltre, tra quest’ultima affermazione e il mancato riconoscimento del diritto della società preponente all’indennità sostitutiva del preavviso, prevista per l’appunto in caso di recesso non assistito da giusta causa ;

8. che a tanto consegue l’accoglimento del primo motivo con effetto di assorbimento degli ulteriori e la cassazione della decisione con rinvio ad altro giudice di secondo grado, che si indica nella Corte d’appello di Firenze, la quale procederà, in conformità ai richiamati principi, alla verifica della sussistenza della giusta causa delle dimissioni dell’agente la quale, ove esclusa, comporterà il diritto della società all’indennità sostitutiva del preavviso in conformità della disciplina legale e contrattuale ;

9. che al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze.