CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 dicembre 2017, n. 31082

Appalto pubblico – Compenso incentivante ex art. 18, L. n. 109/1994 – Modalità e criteri della liquidazione – Necessari emanazione regolamento interno all’amministrazione

Rilevato che

1. con sentenza in data 18 gennaio 2012 la Corte di Appello di L’Aquila ha respinto l’appello proposto dall’Ente Parco Nazionale D’Abruzzo avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona che aveva condannato l’ente a corrispondere a S.R., a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 55.243,59;

2. la Corte territoriale, per quel che qui rileva, ha evidenziato che ai sensi dell’art. 18 della legge n. 109 del 1994 l’appellante era tenuto ad emanare un regolamento interno per stabilire le modalità ed i criteri della liquidazione del compenso incentivante previsto dal richiamato art. 18, sicché, non avendolo fatto ed essendo a ciò obbligato, era tenuto a risarcire il danno derivato dall’inadempimento, che poteva essere commisurato all’importo che per le attività prestate sarebbe spettato al R. sulla base delle previsioni contenute nel regolamento tardivamente adottato;

3. il Giudice di appello ha ritenuto doverosa la ripartizione della percentuale, da calcolcolarsi sulla somma posta a base della gara, ed ha evidenziato che il legislatore con la norma di interpretazione autentica contenuta nella legge n. 266 del 2005 aveva solo voluto risolvere la questione della inclusione nella quota degli oneri previdenziali e assistenziali facenti carico all’amministrazione;

4. avverso tale sentenza l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, al quale ha opposto difese S.R.;

Considerato che

1. il ricorso denuncia con un unico motivo «violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge 109/94 in combinato disposto con l’art. 1 comma 207 della legge 266/05 » perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto l’ente obbligato a riconoscere il premio incentivante e, quindi, ad adottare il relativo regolamento;

1.1. sostiene il ricorrente che in realtà il legislatore si è limitato a prevedere una mera facoltà della stazione appaltante tanto che nel dettare con l’art. 1, comma 207, della legge n. 266 del 2005 l’interpretazione autentica del richiamato art. 18 ha appunto fatto riferimento alla “possibilità di ripartire una quota percentuale dell’importo posto a base di gara”;

“2. il ricorso è inammissibile perché la sintetica esposizione dei fatti premessa alla formulazione del motivo non soddisfa il requisito richiesto dall’art. 366 n. 3 cod. proc. civ. in quanto non contiene gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto e, soprattutto, di valutare la fondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata;

2.1. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che «per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa» (Cass. 3.2.2015 n. 1926);

2.2. dal principio di diritto, che va qui ribadito, discende che qualora, come nella fattispecie, venga in rilievo una norma di legge che sia stata oggetto di ripetuti interventi manipolativi da parte del legislatore, è innanzitutto necessario che il ricorrente fornisca alla Corte di legittimità gli elementi di fatto necessari per individuare la normativa applicabile ratione temporis;

2.3. la sentenza di questa Corte n. 13937 del 5.6.2017, da intendersi qui richiamata ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ai punti da 14 a 18 ha evidenziato che sono mutate nel tempo le condizioni richieste per l’attribuzione degli incentivi di progettazione, rilevando che il potere regolamentare è stato introdotto dalla legge n. 127 del 1997 e la successiva legge n. 140 del 1999 ha limitato la potestà regolamentare al recepimento dei criteri di ripartizione stabiliti dalla contrattazione collettiva decentrata;

2.4. il ricorso, oltre a non fare cenno alla complessa vicenda normativa che ha interessato l’istituto, non riporta il contenuto della decisione impugnata né evidenzia gli elementi di fatto indispensabili ai fini della individuazione della norma disciplinante ratione temporis il diritto fatto valere in giudizio dal R.;

2.5. detti elementi non possono essere ricercati dalla Corte in altri atti processuali ( sentenza impugnata, controricorso, atti introduttivi del giudizio di merito) perché il ricorso deve contenere in sé tutti i dati necessari per la comprensione delle critiche mosse alla sentenza impugnata, condizione questa che non si realizza ove non vengano adeguatamente riportate la ratio decidendi della pronuncia di appello e le ragioni di fatto e di diritto che sostenevano le rispettive posizioni delle parti;

3. in ragione della soccombenza le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo;

3.1. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.