CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4633
Cartella esattoriale – Contributi previdenziali Inps – Opposizione tardivamente proposta – Nullità della cartella per genericità del titolo e prescrizione dei crediti contributivi – Possibile esperire, con un unico atto, una opposizione sul merito e una opposizione inerente l’irregolarità formale della cartella – Deposito entro il termine perentorio di quaranta giorni, ma oltre quello di venti giorni – Tardività delle sole eccezioni formali
Rilevato
che il Tribunale di Roma (sentenza del 24.2.2012) dichiarava inammissibile l’opposizione di D. P. A. avverso la cartella esattoriale emessa per il pagamento di contributi Inps, rilevando che, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, essa era stata tardivamente proposta (notifica della cartella in data 8.9.2010 e ricorso depositato il 15.10.2010);
che per la cassazione della sentenza ricorre D. P. A. con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;
che per l’Inps c’è delega ai propri difensori in atti;
che la società Equitalia Gerit s.p.a. rimane solo intimata;
Considerato
che con un solo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c., art. 615 c.p.c., art. 617 c.p.c., art. 24 D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 6), nonché l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia;
che il ricorrente contesta la qualificazione giuridica di opposizione agli atti esecutivi operata dal Tribunale di Roma riguardo alla sua domanda, assumendo che in realtà il giudicante non aveva considerato le ulteriori deduzioni difensive di merito formulate in aggiunta alla contestazione riflettente la regolarità formale del titolo esecutivo;
che, pertanto, erroneamente il Tribunale aveva limitato la propria decisione al rilievo della tardività del rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi col quale era stata dedotta la nullità della cartella esattoriale, precludendogli la possibilità di vedersi esaminate le altre questioni di merito dell’opposizione regolarmente sottoposte al vaglio del giudicante;
che a fondamento dell’opposizione all’esecuzione erano state dedotte la nullità della cartella per genericità del titolo, la prescrizione dei crediti contributivi reclamati dall’ente di previdenza e l’infondatezza delle avverse pretese; che, invece, erroneamente l’adito giudice aveva attribuito valore e significato decisivi alla dedotta irregolarità formale del titolo all’interno del paragrafo del ricorso in opposizione in cui era stata evidenziata l’assoluta indeterminatezza della cartella, rilevandone la tardiva proposizione e ritenendo preclusa ogni ulteriore indagine;
che tale decisione non era conforme a diritto, posto che la deduzione, come primo motivo di opposizione, della nullità della cartella rispondeva solo ad una scelta difensiva di natura formale, ma che ciò non esimeva il giudice dal dovere di esaminare le successive questioni di merito proposte nei termini, stante la molteplicità dei motivi di opposizione non solo formale; che il motivo di ricorso è fondato;
che si è, infatti, statuito (Cass. Sez. 6 – L., Ordinanza n. 15116 del 17.7.2015) che “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un’opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all’art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un’opposizione agli atti esecutivi, inerente l’irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l’opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all’art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all’art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in I. 14 maggio 2005, n. 80, vigente “ratione temporis”), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”;
che nella fattispecie il Tribunale, pur avendo dato atto della tempestività dell’opposizione alla cartella nel termine dei 40 giorni dalla notifica ai sensi dell’art. 24 del d.lgs n. 46/1999, ha finito per riconnettere valore assorbente e preclusivo di ogni ulteriore indagine alla eccepita tardività dello specifico motivo di opposizione concernente i vizi formali della cartella esattoriale, ritenendo che tale motivo fosse riconducibile nell’alveo dell’opposizione agli atti esecutivi che nel caso concreto era stata, invece, proposta oltre il termine dei venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 35/2005, art. 2, co. 3, lett. e), convertito nella legge n. 80/2005);
che in base al suddetto indirizzo di legittimità tale ragionamento non può essere condiviso, in quanto il primo giudice avrebbe dovuto, comunque, esaminare le altre eccezioni proposte con l’opposizione che investivano la questione preliminare della prescrizione dei crediti vantati dall’istituto di previdenza e quella della infondatezza nel merito della pretesa contributiva; che per tali ragioni il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio della causa, anche per le spese, al Tribunale di Roma in persona di diverso giudice.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Roma in persona di diverso giudice.