CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 giugno 2017, n. 16143
Agevolazioni “prima casa” – Acquisto nuovo immobile entro un anno dalla vendita della precedente abitazione – Valutazione caratteristiche di lusso
Rilevato che
– I.F.e C.T. impugnano per cassazione la decisione della CTR del Veneto che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto non spettante la conservazione delle agevolazioni “prima casa” per effetto di acquisto di nuovo immobile, entro un anno dalla vendita della precedente abitazione, avente caratteristiche di lusso, e, con due motivi, assume:
– (a) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c., la violazione ed errata applicazione dell’art. 6, d.m. 2/8/1969, dell’art. 1, d.P.R. n. 131 del 1986, della risoluzione ministeriale n. 192/E del 6/10/2003, nonché errata valutazione degli elementi acquisiti e illogica, carente ed insufficiente motivazione;
– (b) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c., la violazione ed errata applicazione degli artt. 2697 e 2702 c.c. e 132, primo comma, n. 4, c.p.c., “nonché dei principi che regolano l’onere della prova, la errata valutazione degli elementi di prova”, nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., carente, insufficiente e omessa motivazione;
– l’Agenzia delle entrate ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale con un unico motivo, censurando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa decisione sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza di specificità dei motivi di gravame;
– va dichiarata, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze, neppure parte nei precedenti gradi di giudizio e, comunque, difettante di legittimazione, spettando essa, in forza del d.lgs. n. 300 del 1999, istitutivo delle Agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1 gennaio 2001, data di operatività della disciplina;
– il primo motivo dei ricorrenti, pur risolvendosi in un cumulo di censure ai sensi sia del n. 3 che del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non può ritenersi, per tale ragione, inammissibile, poiché, in concreto, è articolato sulla contestata violazione di legge, costituendo questione di diritto il rispetto della disciplina di cui al d.m. 2 agosto 1969; né sussiste la violazione dell’art. 366 bis c.p.c. attesa l’individuazione, nel quesito, sì di due autonome parti, ma entrambe mirate, con sufficiente riferimento agli elementi di fatto rilevanti, sul medesimo oggetto;
– nel merito la doglianza va accolta avendo la CTR fondato la sua decisione esclusivamente sulle risultanze catastali mentre per l’art. 6 del citato d.m., costituiscono abitazioni di lusso, tra altre tipologie, le unità immobiliari “aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”,
– ne deriva che il carattere non di lusso del fabbricato, per l’applicazione (o la conservazione in caso vendita e successivo riacquisto) dell’aliquota agevolata, deve essere riscontrato sulla sola base dei criteri indicati dal citato decreto ministeriale, restando priva di autonoma e decisiva rilevanza la classificazione catastale, da cui, come nella specie, la superficie complessiva superava il massimo previsto per la fruibilità dell’agevolazione (Cass. n. 22310 del 2014);
– il secondo motivo resta assorbito;
– il ricorso incidentale condizionato – in disparte le ragioni di inammissibilità per carenza di autosufficienza per essere state riprodotte solo alcune righe dell’atto di appello del contribuente – è infondato, dovendosi ritenere che la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza (v. Cass. n. 14908 del 2014; Cass. n. 16163 del 2016), doglianze, che, del resto, sono chiaramente evincibili dalla stessa decisione impugnata;
– il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR competente, in diversa composizione, che si atterrà al principio sopra enunciato, provvedendo anche al regolamento delle spese;
– vanno, peraltro, liquidate, nei termini di cui al dispositivo, le spese relative al ricorso avverso il Ministero delle Finanze;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero delle Finanze; accoglie il primo motivo del ricorso proposto contro l’Agenzia delle entrate, assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza e rinvia alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Compensa le spese rispetto al Ministero delle Finanze.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese a favore del Ministero delle Finanze, che liquida in euro 2000,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 novembre 2019, n. 29975 - In tema di benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, l'immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a "ville con giardino" deve essere ritenuto…
- Corte di Cassazione sentenza n. 20957 del 1° luglio 2022 - Ai fini della disciplina posta, in tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione ed in relazione alla causa di decadenza costituita dal trasferimento dell'immobile prima…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 settembre 2021, n. 26666 - In tema di benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, l'immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a deve essere ritenuto abitazione di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 luglio 2021, n. 18939 - In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della 'prima casa', la decadenza dal beneficio a seguito dell'alienazione infraquinquennale dell'immobile è esclusa solo in caso di successivo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 giugno 2020, n. 11221 - Si decade dal beneficio dell'agevolazione "prima casa" anche in caso di trasferimento dell'immobile acquistato prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, a meno che,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 marzo 2021, n. 8148 - In tema di benefici fiscali per l'acquisto della cd. prima casa, deve considerarsi "abitazione di lusso", come tale esclusa dall'indicato beneficio, ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, quella…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…