CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 luglio 2017, n. 18822
Tributi – Condono ex art. 9-bis della Legge n. 289 del 2002 – Versamento parziale delle somme dovute – Mancato perfezionamento del condono
Ritenuto che la Commissione tributaria regionale del Lazio (Ctr) ha confermato la sentenza di primo grado, favorevole per il contribuente in relazione a cartella di pagamento per l’anno 2000, che il medesimo aveva impugnato sostenendo di avere presentato istanza di definizione ai sensi dell’art 9 – bis della I. n. 289 del 2002;
che l’Ufficio aveva replicato che il contribuente aveva realmente presentato istanza di condono, ma lo stesso non si era perfezionato in quanto non era stato versato l’intero importo dovuto;
che la Ctr ha dato ragione al contribuente ritenendo che tutte le forme di condono si perfezionano con la presentazione della istanza e il pagamento della prima rata;
che l’unico motivo di ricorso dell’Amministrazione finanziaria, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. dal Fisco, pone la questione se il condono previsto dalla I. n. 289 del 2002, art. 9-bis, comma 1 si perfeziona con il pagamento dell’unica rata o della prima rata, di modo che l’omesso o ritardato versamento delle rate successive legittimerebbe l’applicazione delle sanzioni solo sulla rata non versata (secondo la tesi della contribuente, fatta propria dalla sentenza impugnata) oppure se il mancato pagamento dell’importo dovuto, sia esso dipendente dall’omesso o tardivo versamento della prima (o dell’unica rata) o delle rate successive, escluda il perfezionamento delle condizioni necessarie per beneficiare dell’agevolazione (secondo la tesi dell’Agenzia delle entrate);
che il motivo è fondato: «Il condono fiscale ex art. 9-bis della I. n. 289 del 2002, che costituisce una forma di condono clemenziale, è condizionato all’integrale versamento di quanto dovuto, sicché il pagamento parziale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa ne comporta il mancato perfezionamento e non fa venir meno l’illiceità della condotta, neppure limitatamente alle somme parzialmente corrisposte, ma, al contrario, porta ad emersione il definitivo ed originario inadempimento dell’obbligazione tributaria, legittimando la pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione finanziaria commisurata all’intero importo dell’imposta non versata nei termini di legge (Cass. n. 26683/2016)»;
che il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso della contribuente;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente contro la cartella di pagamento; dichiara interamente compensate le spese del giudizio di merito; condanna l’intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in € 4.000.00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
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