CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 novembre 2016, n. 24158
Irap – Medico convenzionato con il ssn – Compensi corrisposti a due dipendenti – Autonoma organizzazione – Sussiste
In fatto e in diritto
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di B.C., medico convenzionato con il ssn, di silenzio rifiuto avverso istanza di rimborso per IRAP anni 2006/2010, la CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, nell’accogliere l’appello della contribuente, ha riformato la decisione di prime cure di rigetto del ricorso, ritenendo che l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione, non rilevando i compensi corrisposti a personale dipendente e l’esercizio in una pluralità di studi.
Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con un solo motivo.
La parte contribuente ha resistito con controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Il ricorso proposto dall’Agenzia, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 446/1997, è fondato.
Va rammentato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte – sentenza n. 9451/2016 – “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto dall’art. 2 del d.Igs. 15 settembre 1997. n. 446, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Sotto tale profilo la decisione impugnata non è in linea con i principi sopra esposti, avendo escluso la rilevanza dei compensi corrisposti a due dipendenti ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione, con ciò non risultando in linea con quanto affermato dalle S.U. sopra richiamate, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dalla controricorrente.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Umbria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del l’Umbria anche per la liquidazione delle spese dei giudizio di legittimità.
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