CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20505
Tributi – Contenzioso tributario – Sentenza – Vizio di motivazione – Mancato esame della documentazione medica circa lo stato di salute dell’imprenditore a giustificazione dello scostamento dagli standard degli studi di settore
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;
che V.S. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bologna. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso un avviso di maggiori ricavi, ai fini IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2004;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato come, dopo aver instaurato il regolare contraddittorio con la S., l’Ufficio avesse riscontrato uno scostamento di € 104.882,00, ripetuto anche nel 2005 e 2006 per importi rilevanti e con un reddito dichiaratamente incongruo, in rapporto alle spese sostenute per lavoratori dipendenti;
Considerato
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, con la prima doglianza, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 42 DPR n. 600/1973 e dell’art. 56 DPR n. 633/1972, in relazione all’art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c.;
che, a fronte dell’applicazione degli studi di settore, la contribuente aveva prodotto una memoria con l’allegazione di numerosi documenti, di cui però l’Ufficio non aveva tenuto conto: la CTR si sarebbe limitata a dare atto della regolare instaurazione del contraddittorio, senza rilevare che le ragioni addotte e la documentazione prodotta non erano state minimamente considerate dall’Ufficio. Da ciò la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione; che, col secondo rilievo, la S. deduce violazione del combinato disposto degli artt. 39 comma 1° lett. d) DPR n. 600/1973, dell’art. 55 DPR n. 633/1972, dell’art. 62 sexies comma 3° D.L. n. 331/1993, dell’art. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: ella avrebbe assolto l’onere della prova circa la sussistenza di condizioni idonee a giustificare l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti a cui applicare gli standard, ma tali ragioni sarebbero state ignorate dai giudici di merito. Insomma, l’accertamento dell’Ufficio sarebbe stato illegittimo, sia per aver operato un accertamento presuntivo basato esclusivamente su valutazioni reddituali standardizzate, sia per aver tenuto conto della valenza probatoria di meri indizi o di presunzioni semplici; che, con l’ultimo mezzo, la ricorrente invoca l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.: la CTR avrebbe illegittimamente ignorato le motivazioni della contribuente per giustificare i risultati economici e reddituali negativi dell’attività da ella svolta, nell’anno oggetto di accertamento; che l’intimata si è costituita senza controricorso; che la prima doglianza è inammissibile, per carenza di autosufficienza: manca infatti la trascrizione dell’avviso, affetto – in tesi – da vizio di motivazione;
che il secondo mezzo è infondato, giacché dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la CTR ha esaminato gli elementi addotti dalla contribuente, ritenendoli però irrilevanti rispetto allo scostamento accertato; che il terzo motivo è invece fondato;
che la contribuente lamenta, in sostanza, la mancata considerazione dei documenti e delle circostanze portate a prova contraria rispetto alla procedura adottata dall’Ufficio per la determinazione del reddito presunto;
che la sentenza della CTR – dopo una serie di enunciazioni di principio, tratte dalle massime di questa Suprema Corte – non ha minimamente affrontato la questione, sollevata fin dal primo grado dalla contribuente, circa il peso da attribuire alla documentazione medica (ritualmente prodotta), inerente i problemi di salute della ricorrente e dei suoi più stretti congiunti, che ne avrebbero, in tesi, compromesso la reddittività, e circa il fatto che l’avviso di accertamento non avesse fatto menzione di tali allegazioni; che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, affinché si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il primo ed il secondo motivo, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 19748 depositata l' 11 luglio 2023 - La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, introdotto con il D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 marzo 2019, n. 8203 - La motivazione dell'atto di accertamento basato su studi di settore o parametri, costituendo un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è «ex lege»…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 2073 depositata il 19 gennaio 2024 - Il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 29535 - La mancata risposta all'invito al contraddittorio consente soltanto all'Ufficio di motivare l'avviso di accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards" relativi agli studi di…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 16351 depositata l' 8 giugno 2023 - Il vizio, rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell'art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992), riconducibile all'ipotesi di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…