CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 gennaio 2018, n. 2132
Contributi previdenziali – Omesso versamento – Procedimento previsto dalla L. n. 689 del 1981 – Obbligo di preventiva audizione dell’interessato – Applicabilità – Esclusione
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 20.6.2011, la Corte d’appello di Roma ha confermato la statuizione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da T.D., in proprio e n.q. di legale rapp.te di P.A. di T.D. & C. s.a.s., avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare somme per contributi omessi in danno di lavoratori ritenuti suoi dipendenti per violazione dell’art. 1, I. n. 1360/1960;
che avverso tale pronuncia T.D., in proprio e nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che l’INPS, anche quale di procuratore di S.C.C.I. s.p.a., ha resistito con controricorso;
che la società concessionaria dei servizi di riscossione non ha svolto in questa sede attività difensiva;
Considerato in diritto
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, I. n. 2248/1865, all. E, dell’art. 24, d.lgs. n. 46/1999, e degli artt. 24 e 97 Cost., per avere la Corte di merito ritenuto che l’accertamento d’ufficio relativo alla sussistenza dell’intermediazione della manodopera formalmente facente capo a E. s.c.r.l. non dovesse essere disapplicato in sede giurisdizionale siccome condotto dall’INPS e dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Rieti in violazione dell’art. 18, I. n. 689/1981;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza dell’intermediazione in relazione al ruolo direttivo che i testi escussi avevano attribuito a M.M., dipendente di P.A. di T.D. & C. s.a.s., che in realtà si limitava ad esercitare i controlli sull’appalto ex artt. 1662 e 1665 c.c.;
che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha già da tempo consolidato il principio secondo cui il particolare procedimento previsto dalla legge n. 689/1981 per l’irrogazione delle sanzioni amministrative e, in specie, i requisiti di legittimità ed efficacia del relativo provvedimento, con riguardo specialmente al dovere di preventiva audizione dell’interessato, non si estendono alla richiesta di adempimento delle obbligazioni previdenziali (cfr. Cass. n. 9863 del 2004, il cui dictum è stato ribadito da Cass. nn. 20309 del 2008, 14907 del 2012 e, da ult., da Cass. n. 19093 del 2017);
che il secondo motivo appare prima facie inammissibile per difetto di specificità, dal momento che, avendo la Corte di merito reputato nuova, prima ancora che infondata, la prospettazione secondo cui M.M. si sarebbe in realtà limitata ad esercitare i controlli sull’appalto ex artt. 1662 e 1665 c.c. (cfr. sentenza impugnata, pag. 6), era onere di parte ricorrente, al fine di poter validamente sostenere in questa sede che trattavasi in realtà di «mera argomentazione difensiva» (cfr. ricorso per cassazione, pag. 14), illustrare in che modo essa era stata illustrata nell’atto introduttivo del giudizio e reiterata nell’atto di appello, ciò che viceversa non è stato fatto;
che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 6.700,00, di cui € 6.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 6555 depositata il 6 marzo 2023 - In tema di procedimento disciplinare, nel caso in cui il lavoratore, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, avanzi tale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 gennaio 2021, n. 7145 - Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (mancato versamento in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 settembre 2020, n. 19679 - Nel riconoscere la sussistenza di un interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il versamento, ha bensì ammesso la possibilità che egli chieda…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 25537 depositata il 10 giugno 2019 - Omesso versamento all’Inps delle ritenute assistenziali e previdenziali ed applicabilità della causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto" - Il…
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36863 depositata il 15 dicembre 2022 - Le sanzioni conseguenti all’omesso versamento delle ritenute sono collegate al tributo, «trattandosi di condotte comunque riferibili agli obblighi derivanti dalla condizione di…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37246 depositaya il 20 dicembre 2022 - I contributi previdenziali versati da società cooperative di lavoro in favore dei propri soci lavoratori, nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge 24…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…