CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 gennaio 2018, n. 2132

Contributi previdenziali – Omesso versamento – Procedimento previsto dalla L. n. 689 del 1981 – Obbligo di preventiva audizione dell’interessato – Applicabilità – Esclusione

Rilevato in fatto

che, con sentenza depositata il 20.6.2011, la Corte d’appello di Roma ha confermato la statuizione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da T.D., in proprio e n.q. di legale rapp.te di P.A. di T.D. & C. s.a.s., avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare somme per contributi omessi in danno di lavoratori ritenuti suoi dipendenti per violazione dell’art. 1, I. n. 1360/1960;

che avverso tale pronuncia T.D., in proprio e nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che l’INPS, anche quale di procuratore di S.C.C.I. s.p.a., ha resistito con controricorso;

che la società concessionaria dei servizi di riscossione non ha svolto in questa sede attività difensiva;

Considerato in diritto

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, I. n. 2248/1865, all. E, dell’art. 24, d.lgs. n. 46/1999, e degli artt. 24 e 97 Cost., per avere la Corte di merito ritenuto che l’accertamento d’ufficio relativo alla sussistenza dell’intermediazione della manodopera formalmente facente capo a E. s.c.r.l. non dovesse essere disapplicato in sede giurisdizionale siccome condotto dall’INPS e dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Rieti in violazione dell’art. 18, I. n. 689/1981;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza dell’intermediazione in relazione al ruolo direttivo che i testi escussi avevano attribuito a M.M., dipendente di P.A. di T.D. & C. s.a.s., che in realtà si limitava ad esercitare i controlli sull’appalto ex artt. 1662 e 1665 c.c.;

che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha già da tempo consolidato il principio secondo cui il particolare procedimento previsto dalla legge n. 689/1981 per l’irrogazione delle sanzioni amministrative e, in specie, i requisiti di legittimità ed efficacia del relativo provvedimento, con riguardo specialmente al dovere di preventiva audizione dell’interessato, non si estendono alla richiesta di adempimento delle obbligazioni previdenziali (cfr. Cass. n. 9863 del 2004, il cui dictum è stato ribadito da Cass. nn. 20309 del 2008, 14907 del 2012 e, da ult., da Cass. n. 19093 del 2017);

che il secondo motivo appare prima facie inammissibile per difetto di specificità, dal momento che, avendo la Corte di merito reputato nuova, prima ancora che infondata, la prospettazione secondo cui M.M. si sarebbe in realtà limitata ad esercitare i controlli sull’appalto ex artt. 1662 e 1665 c.c. (cfr. sentenza impugnata, pag. 6), era onere di parte ricorrente, al fine di poter validamente sostenere in questa sede che trattavasi in realtà di «mera argomentazione difensiva» (cfr. ricorso per cassazione, pag. 14), illustrare in che modo essa era stata illustrata nell’atto introduttivo del giudizio e reiterata nell’atto di appello, ciò che viceversa non è stato fatto;

che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 6.700,00, di cui € 6.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.