CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 gennaio 2018, n. 2135
Previdenza – Soggetti obbligati – Ripartizione dell’obbligo – Indebito versamento – Azione di ripetizione nei confronti dell’ente previdenziale – Legittimazione attiva esclusiva del datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore
Rilevato
che, previo ricorso al Tribunale di Orvieto, Poste Italiane spa ne otteneva il decreto con il quale veniva ingiunto a S.F. il pagamento di euro 166.985,11 a titolo di restituzione delle somme indebitamente percepite in virtù di una pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti, con il riconoscimento di ogni conseguenza risarcitoria, successivamente riformata in seconde cure;
che il Tribunale di Orvieto, a seguito di opposizione proposta dalla suddetta F., limitava il diritto alla restituzione unicamente delle somme percepite “al netto” (euro 116.029,43) e non anche di quelle relative alle ritenute fiscali (euro 35.267,80) e ai contributi assistenziali e previdenziali versati (euro 15.190,90);
che la Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 73/2012, confermava la suddetta pronuncia sottolineando che: a) per le ritenute fiscali, corrisposte dalla società quale sostituto di imposta, la richiesta di restituzione avrebbe potuto essere avanzata sia dal lavoratore che dal datore di lavoro, per cui non si poteva affermare l’erroneità della statuizione di primo grado; b) per i contributi previdenziali, il datore di lavoro era l’unico legittimato a chiedere la restituzione; che avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane spa affidato a quattro motivi;
che S.F. ha resistito con controricorso;
che le parti hanno depositato memorie.
che il PG non ha formulato richieste scritte.
Considerato
che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 n. 3 cpc, in relazione all’art. 38 del DPR n. 602/1973, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, riguardante la tassatività delle ipotesi previste dall’art. 38, nonché l’omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 cpc): la società deduce che, nella fattispecie in esame, non avrebbe potuto utilizzare lo strumento di cui all’art. 38 del DPR n. 602/1973,
che limitava l’applicabilità di tale disposizione solo ai casi di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento e non anche al caso de quo; 2) la violazione di legge, ex art. 360 n. 3 cpc, in relazione all’art. 38 del DPR n. 602/1973, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla legittimazione del lavoratore alla domanda di rimborso, nonché alla omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto; 3) la violazione di legge, ex art. 360 n. 3 cpc, in relazione all’art. 38 del DPR n. 602/1973, come interpretato dalle risoluzioni e prassi dell’amministrazione finanziaria, nonché l’omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 cpc) perché le ritenute operate sulle somme indebitamente versate dovevano considerarsi legittimamente effettuate e, dunque, non rientranti nell’ambito applicativo delle norme; inoltre, si sostiene che il recupero, a carico del contribuente, da parte dell’ente erogatore, avrebbe dovuto essere effettuato al lordo delle imposte come da Ris. n. 10/2005 dell’Agenzia delle Entrate; 4) la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, in relazione all’art. 2115 cc e all’art. 336, 2° comma cpc, nonché l’omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 cpc) per non avere ritenuto la sentenza gravata che, nel caso in esame, componendosi il versamento contributivo di una quota a carico del datore di lavoro e di una quota a carico del lavoratore, il meccanismo di ripetizione dell’indebito era in tutto e per tutto assimilabile a quello delle imposte fiscali; inoltre, si evidenzia che non vertendosi in ipotesi di indebito contributivo, non era il datore di lavoro il soggetto legittimato alla richiesta di rimborso;
che i motivi di ricorso non sono fondati e vanno rigettati, sia pure con le precisazioni che seguono in ordine alla motivazione, ex art. 384 u.c. cpc, essendo il dispositivo conforme a legge;
che con riguardo ai primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, in primo luogo va rilevato che la gravata pronuncia è corretta nella parte in cui ha ritenuto che l’onere della richiesta di restituzione delle ritenute fiscali è egualmente a carico sia del lavoratore che del datore di lavoro (pag. 3 della motivazione). Invero, questa Corte (Cass. n. 16105/2015; Cass. n. 14911/2015 e Cass. 5653/2014), con un condiviso principio, ha affermato che in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, sono legittimati a richiedere alla Amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto di imposta”) sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”). In secondo luogo, deve ribadirsi il principio, statuito in sede di legittimità (cfr. Cass. 2.2.2012 n. 1464) cui si intende dare seguito, in virtù del quale il datore di lavoro non può pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali, allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (in tali termini anche Consiglio di Stato Sez. 6 2.3.2009 n. 1164 con riguardo al rapporto di pubblico impiego): nel caso in esame, è pacifico che sia le ritenute fiscali che i contributi previdenziali ed assistenziali non siano stati versati direttamente alla F. per cui la società, a prescindere da ogni altra considerazione, non avrebbe potuto ripeterli nei confronti della lavoratrice perché appunto da questa non percepiti;
che il quarto motivo è anche esso infondato essendo la pronuncia conforme al principio di diritto statuito da questa Corte (cfr. Cass. 11.1.2006 n. 239) secondo cui, in tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro -che ai sensi dell’art. 19 della legge n. 218 del 1952- è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei lavoratori che egli trattiene sulla retribuzione corrisposta ai medesimi- è direttamente obbligato verso l’ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante ex lege, con la conseguenza che, in ipotesi di indebito contributivo, il datore è l’unico legittimato all’azione di ripetizione nei confronti dell’ente anche con riguardo alle quote predette;
che, pertanto, per le su esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato;
che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che, in considerazione della data di notifica e di iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione (anteriore al 31.1.2013), non si applica il disposto di cui all’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
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