CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 gennaio 2018, n. 2169
Accertamento – Associazioni non riconosciute – Responsabilità personale e solidale delle persone che agiscono in nome e per conto dell’associazione – art. 38, cod. civ. – Obbligazioni tributarie
Rilevato che
Con sentenza in data 16 giugno 2014 la Commissione tributaria regionale della Basilicata respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 85/3/11 della Commissione tributaria provinciale di Potenza che aveva accolto i ricorsi dell’Associazione Sportiva F.C.L. e di R.M.A., quale legale rappresentante della medesima nel periodo 6 novembre 2004/1 luglio 2006, contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2005-2006.
La CTR osservava in particolare che le pretese fiscali non avevano fondamento nei confronti del R., poiché non vi era prova che egli avesse svolto attività negoziale in nome e per conto di detta associazione, della quale era stato Presidente fino al primo luglio 2006.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
Gli intimati associazione contribuente e R. non si sono difesi.
Considerato che
Con l’unico mezzo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative ed in particolare dell’art. 38, cod. civ., poiché la CTR ha affermato in via pregiudiziale di merito che non sussistessero obbligazioni tributarie a carico del R., quale legale rappresentante ratione temporis dell’associazione contribuente verificata, difettando la prova del compimento da parte del medesimo di attività negoziale.
La censura è fondata.
Va ribadito che «In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, prevista dall’art. 38 cod. civ. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente con le esigenze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell’ambito della compagine sociale, ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell’attività dell’ente: ciò non esclude, peraltro, che per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma “ex lege” al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all’effettività dell’ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura» (Sez. 5, Sentenza n. 5746 del 12/03/2007, Rv. 596612 — 01; conformi Sez. 6-5, Ordinanza n. 12473 del 17/06/2015, Sez. 5, Sentenza n. 19486 del 10/09/2009).
La sentenza impugnata si pone in evidente contrasto con il principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale, laddove afferma che ai fini tributari è necessaria la concreta prova dell’attività negoziale compiuta dal legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta, dovendo di contro accertare in fatto l’effettiva “direzione” della medesima nel complessivo periodo fiscale oggetto) degli atti impositivi impugnati e rispetto alle specifiche obbligazioni tributarie derivanti dagli stessi.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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