CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2017, n. 28639

Tributi – IRAP – Istanza di rimborso – Condono

Ragioni della decisione

Costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre avverso la decisione della CTR-Lazio che il 27 aprile 2016, che, ritenuta tardiva la domanda del contribuente diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata a saldo il 15 luglio 1998, ha accolto la domanda relativamente ai successivi acconti mensili per il 1998 versati da agosto a novembre 1998. Il contribuente non spiega difese.

2. Il fisco inammissibilmente ricorre per far valere l’effetto estintivo del condono operato dal contribuente ai sensi dell’art. 7, l. n. 289/2002. La ratio decidenti della sentenza d’appello va ravvisata, infatti, nel rilievo che “l’inesistenza del presupposto impositivo …, con riguardo all’IRAP relativa al 1998, è stata accertata con sentenza passata in giudicato (Commissione tributaria provinciale di Roma, sez. 23, 13 novembre 2006, n. 326, confermata da Commissione tributaria regionale di Roma, sez. 2, 17 luglio 2008, n. 82), con cui si è affermato che le spese sostenute dal sig. T. S. si riferiscono a compensi erogati a favore di società di promozione pubblicitaria e artistica … dal medesimo né gestite e né organizzate”. Dunque il condono invocato non ha nulla a che vedere con l’inesistenza dal presupposto impositivo per l’anno 1998 che la CTR ha accertato in ragione del vincolante giudicato esterno per tale annata portato da CTP-Roma, n. 326/2006, e da CTR-Lazio, n. 82/2008, in ragione della loro acclarata definitività. Il che comporta la eccentricità del ricorso rispetto a una differente ratio decidendi.

3. Inoltre, per completezza, si rileva che il condono invocato in cassazione dal fisco come preclusivo della domanda di rimborso (e riprodotto in ricorso), non riguarda affatto l’annualità 1998 (ancora controversa riguardo agli acconti versati da agosto a novembre 1998), ma la precedente annualità, che è l’unica ad essere stata definita per essere stata barrata con croce nell’apposito riquadro dichiarativo del 2003.

4. Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, primo comma, cod. proc. civ. con ordinanza d’inammissibilità senza conseguenze in punto di spese, mancando attività difensiva della controparte.

5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.