CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 gennaio 2018, n. 2253
Riscossione – Cartella di pagamento – Controllo automatizzato – art. 36 bis, D.P.R. n. 600/1973 – Invio telematico della dichiarazione – Ricezione – Assenza di comunicazione dell’errore bloccante – Inammissibilità
Rilevato che
L’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi, ha tempestivamente impugnato la sentenza n. 52/50/09, depositata dalla CTR della Lombardia l’11.06.2009;
riferisce che il contribuente I. aveva impugnato la cartella di pagamento n. 02220060016137645000, dell’importo di € 5.765,32, notificata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e relativa al mancato riconoscimento di un credito d’imposta maturato nel 2001, riportato per l’anno 2002 nel Mod. Unico 2003, trasmesso in via telematica.
Il contribuente, sull’assunto di aver documentato la trasmissione della dichiarazione, scartata invece per un errore bloccante, lamentava il disconoscimento del credito, affermando che la dichiarazione ricevuta costituiva fattispecie che non poteva equivalere ad omessa dichiarazione. L’Agenzia invece insisteva nella propria posizione, sostenendo la differenza tra la avvenuta trasmissione della dichiarazione, che ancorché ricevuta non assicurava ancora il completamento della operazione, e la sua acquisizione, subordinata quest’ultima alla assenza di errori. In presenza di questi ultimi la dichiarazione era invece scartata e ritenuta omessa.
La CTP di Milano accoglieva il ricorso e la CTR della Lombardia rigettava l’impugnazione proposta dalla soccombente Agenzia.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 3, co. 11 del d.P.R. n. 322 del 1998, e dell’art. 9, co. 11 del d.m. 31.07.1998, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c., perché la sentenza non aveva tenuto conto della procedura di completamento della trasmissione delle dichiarazioni per mezzo del sistema informatico Entratel, che prevede due fasi, una di ricezione e l’altra di acquisizione della dichiarazione;
con il secondo motivo denuncia l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. per l’omesso riferimento, da parte dei giudici di merito, delle ragioni giuridiche, in particolare delle disposizioni di legge poste a base del rigetto dell’impugnazione;
Per il primo motivo è stato formulato il quesito di diritto, in ossequio alla disciplina dettata dall’art. 366 bis c.p.c., ratione temporis vigente.
Il controricorrente si è costituito, contestando gli assunti avversi e affermando l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso.
Considerato che
Il primo motivo è infondato.
La ricorrente ha lamentato che il giudice tributario non abbia tenuto conto che ai fini della corretta trasmissione informatica della dichiarazione dei redditi non sia sufficiente la mera ricezione da parte della Amministrazione, perché il successivo riscontro di errori di compilazione determina lo scarto del file inviato. È di contro necessaria la acquisizione della dichiarazione, che presuppone l’assenza di errori cd. bloccanti, i quali, ove invece presenti, sono segnalati mediante comunicazione al contribuente, e per esso al suo intermediario, che da quel momento, rimossi gli errori, potrà ritrasmettere la dichiarazione, a norma dell’art. 9, co. 11, del d.m. 31.07.1998, previa sua correzione.
Dunque la difesa della Amministrazione, peraltro in linea con l’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità della disciplina relativa alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi mediante il sistema Entratel ed alle ipotesi di emersione di un errore bloccante che determini lo scarto della medesima (cfr. Cass., sent. n. 675 del 2015; Cass., sent. n. 16003 del 2015; da ultimo cfr. anche Cass., ord. n. 17479 del 2017), distingue, nel procedimento di acquisizione della dichiarazione, una prima fase di trasmissione e ricezione, di per sé ancora inefficace ai fini del corretto adempimento degli obblighi del contribuente, ed una seconda fase di acquisizione, condizionata alla assenza di errori bloccanti. Nella ipotesi di rilevazione di errori la successiva scansione della procedura prevede: 1) lo scarto della dichiarazione; 2) la comunicazione dello scarto mediante il sistema Entratel; 3) la correzione ed eliminazione dell’errore da parte dell’intermediario; 4) la ritrasmissione della dichiarazione corretta entro un termine normativamente previsto.
È in questa ottica che la ricorrente, lamentando l’errore della sentenza per non aver avvertito la necessità di una duplice fase al fine della acquisizione della dichiarazione dei redditi, formula il quesito di diritto chiedendo se <<in caso di invio telematico della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’art. 3, comma 11, D.P.R. n. 322/98, in combinato disposto all’art. 9, comma 11, D.M. 31/07/98, nell’ipotesi in cui la citata Dichiarazione ….pur ricevuta dal sistema informatico, non sia stata successivamente acquisita dallo stesso per errore nella sua compilazione…., l’Agenzia delle Entrate debba tenere in considerazione il credito d’imposta risultante dalla Dichiarazione non acquisita; oppure se, invece, ….dal momento che la procedura di invio telematico della Dichiarazione dei Redditi si divide in due distinte fasi (ricezione e successiva acquisizione della Dichiarazione stessa) l’errore che ha determinato lo scarto della Dichiarazione vale a bloccare la procedura di acquisizione telematica….>>.
Ebbene, così come impostata la difesa, e così come formulato il quesito, il motivo è destituito di fondamento perché non ha colto il senso del ragionamento seguito dal giudice tributario regionale. Questo infatti rilevava che già la CTP aveva accolto il ricorso, riconoscendo che la conferma della ricezione della dichiarazione, in assenza di altra comunicazione da parte della Amministrazione, aveva fatto ritenere al contribuente acquisita e non scartata la dichiarazione. In sostanza il giudice dell’appello avvertiva come già in primo grado l’Amministrazione non avesse dato comunicazione dell’errore bloccante e del conseguente scarto della dichiarazione. In coerenza la CTR ha poi affermato che era onere della Amministrazione finanziaria dare prova di aver provveduto a comunicare all’intermediario (mediante comunicazione presso la sua casella elettronica) che la dichiarazione fosse affetta da anomalie ed errori che non ne consentivano l’acquisizione. Dunque anche la Commissione regionale ha negato che l’Amministrazione avesse provveduto a trasmettere comunicazioni di rilevazione di errori.
Ebbene, al di là della sussunzione da parte del giudice di merito della omessa comunicazione nell’alveo della violazione dell’art. 6, co. 5, della I. 212 del 2000, la sentenza si fonda sul fatto che, dopo la trasmissione e ricezione della dichiarazione, all’intermediano non sia stato comunicato che essa fosse affetta da errore bloccante. Tale aspetto non è stato contestato dalla odierna ricorrente, che ha solo insistito sulla necessità, astratta, di due fasi.
Il travisamento della motivazione della sentenza rende pertanto del tutto infondata la censura formulata con il primo motivo di ricorso.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. A parte infatti che con esso, pur lamentandosi un vizio di motivazione, si censura la circostanza che il giudice tributario regionale non abbia menzionato alcuna norma a giustificazione del rigetto dell’appello, censura che esula dalla insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, cioè su un fatto prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, manca il imomento di sintesi, dovuto a pena di inammissibilità ex art. 366 bis, ratione temporis vigente.
Considerato che
Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese, nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione in favore del controricorrente delle spese di causa, che liquida nella misura di € 1.200,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge.
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