CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 gennaio 2018, n. 2289
Diritto alla qualifica superiore – Condotta persecutoria del datore di lavoro – Risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali – Morte, radiazione e sospensione dall’Albo dell’unico difensore – Automatica interruzione del processo – Giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza – Non rileva – Conseguente nullità della sentenza
Premesso
che con sentenza n. 82/2012, depositata il 27 giugno 2012, la Corte di appello di Perugia, in riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Terni, ha respinto le domande di R. G. nei confronti della SGL C. S.p.A. volte all’accertamento del diritto alla qualifica superiore e al risarcimento dei danni tutti – patrimoniali, morali ed esistenziali – sofferti a causa della condotta persecutoria del datore di lavoro e dello stato complessivo di disagio che ne era derivato;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore affidandosi a cinque motivi;
che la società ha resistito con controricorso, assistito da memoria; che il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte;
Rilevato
che con il primo motivo, deducendo il vizio di cui all’art. 360 n. 4 con riferimento agli artt. 161 e 301 c.p.c., il ricorrente si duole che la Corte di appello non abbia dichiarato l’interruzione del processo in conseguenza della sospensione cautelare del suo difensore, non rilevando che la relativa comunicazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni fosse stata trasmessa alla Corte di appello ma non anche alla Sezione Lavoro, tenuto conto che la ripartizione per sezioni attiene alla sola struttura organizzativa dell’Ufficio Giudiziario e non incide sul carattere di unicità di esso nei rapporti con i terzi; che con il secondo motivo, deducendo nuovamente il vizio di cui all’art. 360 n. 4 con riferimento all’art. 24 della Costituzione e all’art. 437 c.p.c., il ricorrente si duole che la Corte di appello, non dichiarando l’interruzione del processo, abbia impedito all’appellante una piena esposizione delle proprie ragioni di fatto e di diritto nell’udienza di discussione nonché di replicare alle richieste e alle argomentazioni avversarie;
Osservato
che il primo e il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, risultano fondati;
che infatti, come già precisato da questa Corte, “la morte come la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito (o, come nella specie, di avvocato personalmente costituito) determina automaticamente l’interruzione del processo anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che la nullità della sentenza di appello potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell’art. 372 cod. proc. civ. e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza, ai sensi dell’art. 383, dovrà essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell’evento interattivo” (Cass. n. 3459/2007; conforme Cass. n. 22268/2010);
che nell’accoglimento dei motivi in esame restano assorbite le ulteriori censure, con le quali il ricorrente critica la sentenza impugnata per vizio di motivazione (3° motivo), non avendo la Corte di merito adeguatamente espresso le ragioni che l’avevano indotta a discostarsi dalle conclusioni del consulente d’ufficio medico-legale; per violazione di varie norme di diritto e vizio di motivazione (4°), non avendo operato – come pur necessario – una valutazione complessiva della condotta datoriale; per violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e vizio di motivazione (5°), non avendo considerato le ragioni di danno già chiaramente presenti nella relazione di consulenza e la circostanza che il lavoratore aveva optato per il pensionamento anticipato;
Ritenuto
conclusivamente che la sentenza n. 82/2012 della Corte di appello di Perugia deve essere cassata in relazione al primo e al secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Firenze, la quale provvederà a fissare nuova udienza di discussione
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo; dichiara assorbite le ulteriori censure; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze.
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