CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 gennaio 2018, n. 2295
Compensi per lavoro straordinario, differenze retributive e relativa incidenza sul TFR – Inesatta sommatoria – Errore di fatto – Convincimento della Corte di merito – Obiettiva carenza nella sentenza del procedimento logico
Rilevato
che con sentenza 20 agosto 2012, la Corte d’appello di Salerno revocava la propria precedente sentenza 6 dicembre 2010, n. 1216, per errore di fatto consistente nella inesatta sommatoria di tre voci (differenze retributive e relativa incidenza sul T.f.r. per gli anni 1997, 1998 e 1999 e compensi per lavoro straordinario per tutti gli anni del rapporto di lavoro, dal 1997 al 2004) comportante la detrazione dall’importo di € 59.654,77, complessivamente liquidato dal Tribunale a titolo di differenze retributive in favore della lavoratrice, della somma di € 51.548,05: così nel merito condannando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la datrice B.M. s.r.l. al pagamento al suddetto titolo della somma di € 8.106,77 (anziché di € 42.334,00, come la sentenza revocata);
che avverso tale sentenza G.P. ricorreva per cassazione con due motivi, mentre il fallimento B.M. s.r.l. (nelle more dichiarato e alla cui curatela era tempestivamente notificato il ricorso) non svolgeva difese;
Considerato
che la ricorrente deduce omessa o insufficiente motivazione sulle ragioni della spettanza dell’importo liquidatole a titolo di differenze retributive, avendo la Corte territoriale limitato la propria argomentazione al ravvisato errore di fatto (piuttosto che in iudicando, come ritenuto dalla difesa della medesima) della sentenza d’appello revocata, senza tuttavia fornire alcuna giustificazione del mancato riconoscimento delle somme detratte, oggetto del giudizio rescissorio ai sensi dell’art. 402 c.p.c., nuovo ed autonomo dal precedente rescisso (primo motivo); mancata insufficiente ed erronea valutazione delle risultanze processuali, soltanto menzionate ma non scrutinate, dalle quali invece era provata la prestazione di lavoro straordinario e le mansioni (di cassiera) effettivamente svolte (secondo motivo); che ritiene il collegio che il primo sia fondato;
che la revocazione travolge completamente i capi della sentenza che sono frutto di errore, sicché il giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente a decidere, deve procedere ad un nuovo esame prescindendo dalle rationes decidendi della sentenza revocata;
che, infatti, il giudizio regolato dall’art. 402 c.p.c. è nuovo e non una mera correzione di quello precedente, per cui la nuova decisione sul merito è del tutto autonoma e non può certo essere la risultante di singoli elementi correttivi nell’iter logico-giuridico espresso dalla decisione revocata (Cass. 15 febbraio 2001, n. 2181; Cass. 16 maggio 2017, n. 12215);
che nel caso di specie la Corte territoriale, dopo aver ravvisato nella determinazione, con la sentenza oggetto di revocazione, dell’importo da decurtare a quello dovuto alla lavoratrice per differenze retributive un errore percettivo di fatto e pertanto revocatorio (così i primi tre periodi di pg. 5 della sentenza) e così esaurendo la fase rescindente del giudizio, in quella rescissoria (essendo ben possibile la contestualità delle due fasi di giudizio: Cass. 27 febbraio 1987, n. 2105) si è invece limitata proprio ad un tale intervento meramente correttivo di quanto “alla verifica delle risultanze processuali era emerso” (così all’esordio del penultimo capoverso di pg. 5 della sentenza);
che sussiste il vizio di omessa motivazione denunciato, per l’obiettiva carenza, nel complesso della sentenza resa, del procedimento logico che abbia indotto la Corte salernitana, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento (Cass. s.u. 25 ottobre 2013, n. 14148), rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. 7 aprile 2017, n. 9105);
che l’accoglimento del mezzo assorbe l’esame del secondo;
che pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.
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