CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2017, n. 16286
Irpef – Dichiarazioni integrative – Errori commessi per mancata indicazione di alcuni dati
Massima:
La possibilità di emendare la dichiarazione del redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa “a favore”, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. Tuttavia il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2, D.P.R. n. 322/1998 e dall’istanza di rimborso, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria.
Rilevato che
1. in fattispecie relativa a cartelle di pagamento emesse a titolo di Irpef dell’anno di imposta 2007 – sulla base di dichiarazioni relative all’anno d’imposta precedente presentate il 22/7/07 ed emendate con dichiarazioni integrative del 30/7/09, per rimediare agli errori commessi per mancata indicazione di alcuni dati (perdite di partecipazione, rigo RH8; perdite di impresa non compensate nell’anno, rigo RS11; acconti, rigo RN27) – la C.T.R. ha accolto l’appello dell’amministrazione finanziaria per tardività della dichiarazione integrativa, in quanto “finalizzata ad un mutamento della base imponibile e non ad ovviare a meri errori formali nella compilazione della dichiarazione dei redditi”;
2. il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/98, contestando che si sia in presenza di un mutamento della base imponibile e chiedendo se “sia emendabile senza limiti di tempo la dichiarazione dei redditi da parte del contribuente ove per effetto della rettifica non muti la base imponibile né si operi alcuna compensazione con l’amministrazione finanziaria”;
3. all’esito della camera di consiglio, in sede di riconvocazione, il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.
Considerato che
4. il ricorso è manifestamente fondato, alla luce dell’insegnamento di questa Corte per cui “la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’Imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui all’art. 38 del dpr 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiara.ione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8 bis”; tuttavia, “il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R n. 322 del 1998, art. 2, e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria” (Cass. Sez. Un. 30 giugno 2016, n. 13378).
5. non avendo fatto corretta applicazione dei suddetti principi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame, al fine di tenerne debitamente conto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania — sez. distaccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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