CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2017, n. 16308
Professionisti – Avvocato – Incarico di difensore per patrocinio a spese dello Stato – Determinazione compensi
Ritenuto
che l’Avv. T.A. ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione con cui il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno aveva riconosciuto, in proprio favore, in qualità di difensore di A.M., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso di euro 800, oltre IVA e CAP, lamentando che detta liquidazione era incongrua per difetto;
che con ordinanza depositata in data 14 aprile 2016, il Tribunale di Salerno ha rigettato l’opposizione, ponendo a carico dell’opponente le spese processuali sostenute dal Ministero della giustizia;
che avverso la predetta ordinanza l’Avv. A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 10 giugno 2016, sulla base di tre motivi;
che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Considerato
che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55 del 2014 (artt. 2, 4 e 5) e dell’allegata tabella 4, e degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cod. proc. civ.;
che avrebbe errato il Tribunale a non ritenere la causa del giudizio presupposto di valore indeterminabile, giacché, ad avviso del ricorrente, erano state avanzate due domande nei confronti dell’INPS e una di esse, la più rilevante, era di richiesta di riconoscimento della sussistenza e validità di un contestato rapporto di lavoro agricolo subordinato, che non potrebbe essere valutato economicamente, non sussistendo un criterio sulla base del quale possa darsi una valutazione certa;
che il motivo è infondato;
che risulta per tabulas che la domanda proposta dalla M. dinanzi al Tribunale del lavoro di Salerno aveva ad oggetto il diritto ad essere reiscritta nell’elenco dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l’anno 2001 e per il numero di 102 giornate;
che pertanto, sotto questo profilo, correttamente il Tribunale, nel decidere l’opposizione, ha ritenuto la domanda di valore determinabile;
che manifestamente fondato è, invece, il secondo motivo, posto in via subordinata, con cui si lamenta, sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55 del 2014 (artt. 2, 4 e 5) e dell’allegata tabella 4, e degli artt. 10, 11, 12, 13, 14,15,16, 17 cod. proc. civ.;
che infatti, la stessa ricorrente aveva richiesto, altresì, al Tribunale, di dichiarare illegittima la richiesta, avanzata dall’INPS, di restituzione della somma di euro 5.899,56;
che pertanto, il valore della controversia presupposta non poteva essere inferiore a detta somma, e quindi doveva essere compreso nello scaglione 4, da euro 5.200,01 a euro 26.000;
che manifestamente infondato è il terzo motivo (violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 115/2002 e, in particolare, degli artt. 74, comma 1, 75, comma 1, e 82);
che infatti, correttamente il giudice a quo ha ritenuto che il difensore della parte ammessa al patrocinio dei non abbienti non ha diritto al compenso relativo anche all’attività di redazione dell’istanza di ammissione al suddetto patrocinio e dell’istanza di liquidazione dei propri onorari, trattandosi di attività che non esprime l’esercizio della difesa del non abbiente nel processo (cfr. Cass., Sez. IV pen., 16 gennaio 2007-22 febbraio 2007, n. 7290);
che il ricorso è accolto limitatamente al secondo motivo; che l’ordinanza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta;
che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Salerno, che la deciderà in persona di diverso magistrato;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il primo ed il terzo motivo e accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato.
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