CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2016, n. 24529
IRAP – Professionista con collaboratore part-time – Accertamento del giudice – Presupposto autonoma organizzazione – Non sussiste
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
1. In fattispecie relativa a cartella di pagamento Irap anno 2006, con unico motivo di ricorso – “violazione e falsa applicazione degli artt. 2 comma 1 e 3 comma 1 lett. c) D.Igs. 446/1997, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c.” – l’amministrazione finanziaria censura la sentenza impugnata esclusivamente per non aver applicato il principio per cui “la presenza di un dipendente non occasionale configura il presupposto impositivo IRAP dell’autonoma organizzazione in quanto esulante dal minimo indispensabile per l’esercizio della professione del medico ed è idonea ad accrescere la capacità produttiva del professionista per l’ausilio – seppur esecutivo – fornito”.
2. Il motivo è manifestamente infondato, alla luce di Cass. s.u. 10 maggio 2016, n. 9451, la quale ha definitivamente chiarito che il presupposto dell’autonoma organizzazione ai fini Irap non ricorre tout court per la semplice presenza di “lavoro altrui” essendo necessario accertare, in concreto, che il contribuente se ne avvalga “in modo non occasionale”, ed in misura tale da superare “la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”, e tale accertamento “spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato”.
3. Nel caso di specie, la C.T.R. ha dunque correttamente rilevato l’insussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione basato “sulla sola circostanza di fatto della presenza di un collaboratore part-time, addetto alla sala di aspetto dello studio medico” del contribuente, medico pediatra convenzionato con il S.S.N.
4. Il ricorso va quindi rigettato, ma sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali, essendo recente l’intervento nomofilattico definitivamente chiarificatore.
5. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, T.U.S.G., in quanto per la ricorrente amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. S.U. n. 9338/14; Cass. sez. IV-L, n. 1778/16 e VI-T n. 18893/16).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
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